Torino e le donne. Piccole e grandi storie dal Medioevo a oggi - L'istituto familiare in Italia e a Torino fra norme giuridiche e mutamenti sociali
''Torino e le donne''. Sezione: L'istituto familiare in Italia e a Torino fra norme giuridiche e mutamenti sociali.
Archivio Storio della Città di Torino, documenti in mostra dal 6 ottobre 2021 al 31 marzo 2022.
Le innovazioni del code Napoléon
Fino alla fine del Settecento il diritto di famiglia fu regolato dalle disposizioni del diritto canonico, dalle interpretazioni del diritto romano elaborate dai giuristi a partire dal XII secolo e dalle consuetudini consolidate della vita domestica. La sistemazione organica della materia ha tuttavia una data precisa: 30 ventoso anno XII (21 marzo 1804), con l’entrata in vigore del code civil des Français anche denominato code Napoléon: per la prima volta al legislatore statale venne demandata la regolamentazione della materia. A Torino e in Piemonte (sotto la giurisdizione della Francia) il codice venne pubblicato in italiano e in francese: le registrazioni delle nascite, delle morti e dei matrimoni, compito della Chiesa cattolica (come stabilito dal Concilio di Trento) vennero affidate al Comune – a testimonianza di ciò, il primo volume della serie di registri conservati presso l’Archivio Storico civico dal titolo Actes de Mariages et Divorces e la prima registrazione effettuata il 25 settembre 1803. Sebbene non siano stati registrati i divorzi (perché le sentenze iniziate non erano ancora giunte a conclusione), il volume 1 bis riporta un’interessante annotazione: «Sul principio dell’anno 1799 si è introdotto in Torino l’uso di contrarre matrimoni civili e divorzi nanti [dinnanzi] la Municipalità, ed in presenza degli Amministratori Municipali.» L’ufficiale di stato civile doveva occuparsi delle pubblicazioni di matrimonio e richiedere il consenso dei genitori per i figli minori; tuttavia anche le norme del codice francese dovettero fare i conti con il plurisecolare radicamento del cattolicesimo nella società e con la rigida interpretazione delle norme da parte dei giudici. Riguardo ai rapporti tra genitori e figli, il codice civile riconobbe l’uguaglianza tra figlie e figli legittimi; nonostante ciò, era ancora in vigore la prassi dei padri di avvantaggiare un figlio rispetto ad altri ma la magistratura operò contro queste tendenze, riconoscendo i diritti di figlie e cadetti e dichiarando non valide le sostituzioni testamentarie. Per quanto riguarda la parità tra i coniugi, nel code la vedova non godeva di garanzie e in generale la donna non raggiungeva la parità con l’uomo; in ogni caso, il terreno era fertile per una maturazione ed evoluzione delle norme alla base del diritto di famiglia.
Tra conservazione e cambiamento
Con la Restaurazione le conquiste in materia di uguaglianza furono certamente attenuate ma il codice albertino del 1837 non ignorava del tutto i cambiamenti in tema di stato civile, anche se comunque orientati a conservare una certa concezione secolare della famiglia. Solo nel 1942 si ebbe una branca del codice civile dedicata al tema: codificato dal governo fascista, il diritto di famiglia di Mussolini concepiva un nucleo fondato sulla subordinazione della moglie al marito e sulla distinzione tra figli legittimi e naturali (nati fuori dal matrimonio); la tutela di questi ultimi viene formalmente sancita solo nel 1948 con l’entrata in vigore della Costituzione, che afferma inoltre il principio di uguaglianza dei coniugi (artt. 33 e 29).
Le istanze di trasformazione tra anni Sessanta e Settanta
Con l’evolversi della società il modello di famiglia tradizionale venne progressivamente abbandonato e il contratto matrimoniale si tramutò in un patto privato: la trasformazione del matrimonio fu radicale e anche il divorzio divenne una componente considerata accettabile. Negli anni Sessanta le lotte dei socialisti, radicali e della Lid (Lega italiana per l’istituzione del divorzio) portarono alla legge Fortuna-Baslini (n. 878 del 1970). Il referendum abrogativo del divorzio del 12 maggio 1974 vede la partecipazione alle urne dell’87,7% degli aventi diritto al voto e il 59,3% dei votanti si esprime a favore della conferma della legge; l’anno successivo entra in vigore la riforma del diritto di famiglia. La Costituzione italiana istituì il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi ma mantenendo una serie di limitazioni per salvaguardare l’unità famigliare; il diritto di famiglia del 1975 invece rese operativo il principio di uguaglianza secondo cui il matrimonio è regolato dal diritto sulla base della parità dei rapporti di coppia. Va ricordata inoltre la legge sull’aborto (n. 194 del 22 maggio 1978), varata anch’essa dopo anni di battaglie politiche in cui l’articolo 1 recita: «Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana al suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è un mezzo per il controllo delle nascite».
La continua evoluzione del concetto di famiglia
Tornando al concetto di famiglia, già nel 1989 le fonti italiane presentavano una dicotomia poiché definivano così tanto una «società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29 della Costituzione) quanto «l’insieme di persone legate da un vincolo, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, se coabitanti o con residenza abituale nello stesso comune» (art. 4 DPR 223/1989). La presa in esame di situazioni di fatto ha portato a una serie di innovazioni legislative rivoluzionarie: ricordiamo la legge 40/2004 sulla procreazione assistita, la 54/2006 sull’affidamento condiviso, la 76/2016 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso - l’ultimo tassello, per ora, di una evoluzione normativa in una società che cambia.
Verso il riconoscimento di tutte le unioni
Il 27 febbraio 2010 Sergio Chiamparino, sindaco di Torino, celebra le nozze simboliche tra Antonella d’Annibale e Debora Galbiati Ventrella. Le cittadine torinesi avevano risposto ad un appello della campagna Affermazione Civile curata dall’associazione Certi Diritti e da Rete Lenford – Avvocatura per i diritti Lgbt che nel 2008 aveva proposto alle coppie omosessuali di presentarsi agli uffici di stato civile per richiedere la pubblicazione degli atti di matrimonio. Il prevedibile diniego fu impugnato dagli avvocati della Rete Lenford davanti ai tribunali, con l’accusa di discriminazione: il Tribunale di Torino prima e la Corte di Appello poi sostennero la non discriminazione, in quanto la legge non prevedeva la pubblicazione degli atti di matrimonio fra persone dello stesso sesso. Antonella e Debora nel 2009 si rivolsero al sindaco Chiamparino che accettò di presenziare in modo informale alle loro nozze, alla Rotonda del Valentino. «Non posso sposarvi perché la legge italiana non lo consente – ha detto Chiamparino – ma ho voluto presenziare a questa bella cerimonia augurandomi che la mia presenza possa servire a far dire a tutti che siete cittadine di serie A, come tutti noi». La raccolta di cause di Affermazione Civile fa sì che una di esse giunga alla Corte Costituzionale dove, con la sentenza 138/2010 del 14 aprile 2010, seppur non riconoscendo il diritto al matrimonio, si riconosce la dignità costituzionale delle unioni omosessuali.
Note
PER PROSEGUIRE CLICCARE SULLE DIDASCALIE DELLE FOTO IN BASSO
(Mostra a cura di Maura Baima, Luciana Manzo, Fulvio Peirone. Segreteria: Anna Braghieri. Progetto espositivo: Ottavio Sessa. Allestimento: Gisella Gervasio, Manuela Rondoni. Riproduzioni fotografiche: Giuseppe Toma, Enrico Vaio. Foto web: Deborah Sciamarella. Collaborazioni: Andrea D'Annibale, Massimo Francone, Omar Josè Nunez, Anna Maria Stratta. Per MuseoTorino: Caterina Calabrese, Surya Dubois Pallastrelli, Diletta Michelotto. Traduzioni: Surya Dubois Pallastrelli, Laura Zanasi).