

STATUTO
DEL
R. POLITECNICO DI TORINO
TITOLO . I.
ORDINAMENTO GENERALE DIDATTICO
ART.
L
· Il Regio Politecnico di Torino ha per fine di promuovere
il
pro·
gresso delle scienze tecniche e delle arti attinenti l'Ingegneria
!:l
l'Ar·
chitettura e di fornire agli studenti la preparazione necessaria per
conseguire sia la laurea in Ingegneria, sia quella in Architetttua.
Il Regio Politecnico
è
costituho di due Facoltà: quella di lnge·
gneria e quella. di Architettura, e comprende inoltre una Scuola di
ingegneria aeronautica avente il fine speciale di. dare ad ingegneri
già laureati la competenza per
il
conseguimento della laurea corri·
spondente.
ART.
2.
La Facoltà di Ingegneria comprende:
a)
il
biennio di studi propedeutici risultante di quattro quadri–
mest~i,
nel quale si svolgono gli insegnamenti fondamentali prescritti
per
il
passaggio agli studi di applicazione.
Detto biennio è comune a tutti gli allievi ingegneri;
b)
il
triennio per gli studi di Ingegneria, costituito di sei qua·
drimestri e suddiviso in tre sezioni, rispettivamente dedicate alle
lauree ·nella Ingegneria civile, industriale e mineraria;
c)
la Scuola di ingegneria aeronautica, costituita di
~
anno
di studi specializzati.
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