Table of Contents Table of Contents
Previous Page  375 / 442 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 375 / 442 Next Page
Page Background

364

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(E stratto dal

B ollettin o U fficiale

del M inistero dell’istruzione Pubblica, N. 11,

in data 17 m arzo 1898).

Ai Direttori delle Scuole universitarie di farmacia

C ircolare

N. 27.

Anno solare di pratica p er i

diplom andi farm acisti.

Roma

, 7

marzo

1898.

Il Regolamento per le Scuole di farm acia, approvato con

B. Decreto 12 marzo 1876, n. 2988, prescrive che lo studente

il quale ha compiuto il terzo anno , e cioè superati tutti gli

esami speciali del corso di farmacia, deve attendere, per 12 mesi,

alla pratica presso una farmacia di pubblico ospitale civile, o

presso qualche laboratorio chimico farmaceutico m ilitare, o

presso un farmacista a ciò debitamente autorizzato, prim a di

essere ammesso all’esame finale di diploma (articoli 9, 10 e 13).

Ed invero, come ebbe già occasione di osservare al propo­

sito anche il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, il

tirocinio pratico ha da esser fatto nè prima nè durante il corso

degli studi teorici, « perchè non si può ammettere che si possa

attendere con sicurezza di profitto allo studio p ra tic o , senza

prima aver seguito con profitto gli studi teorici che ne sono

la base ». — (Deliberazione del Consiglio superiore, adunanza

23 aprile 1891).

E pertanto mio intendimento, per l’interesse della serietà e

disciplina degli studi, che le tassative disposizioni del Regola-

mento sovra ricordato, relative all’anno solare di pratica, siano

fatte valere per tutti gli studenti di farmacia, senza veruna ec­

cezione; e perciò d’ora innanzi non saranno più ammesse do­

mande di dispensa dall’obbligo dell’anno di pratica nè pei figli

di farmacisti, nè per chi provi di aver praticato in una farmacia

prim a di intrap rendere gli studi un iv ersitari, o durante i tre

anni del corso teorico, o p er qualsiasi altro motivo.

Il Ministro

G a llo .