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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(E stratto dal
B ollettin o U fficiale
del M inistero dell’istruzione Pubblica, N. 11,
in data 17 m arzo 1898).
Ai Direttori delle Scuole universitarie di farmacia
C ircolare
N. 27.
Anno solare di pratica p er i
diplom andi farm acisti.
Roma
, 7
marzo
1898.
Il Regolamento per le Scuole di farm acia, approvato con
B. Decreto 12 marzo 1876, n. 2988, prescrive che lo studente
il quale ha compiuto il terzo anno , e cioè superati tutti gli
esami speciali del corso di farmacia, deve attendere, per 12 mesi,
alla pratica presso una farmacia di pubblico ospitale civile, o
presso qualche laboratorio chimico farmaceutico m ilitare, o
presso un farmacista a ciò debitamente autorizzato, prim a di
essere ammesso all’esame finale di diploma (articoli 9, 10 e 13).
Ed invero, come ebbe già occasione di osservare al propo
sito anche il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, il
tirocinio pratico ha da esser fatto nè prima nè durante il corso
degli studi teorici, « perchè non si può ammettere che si possa
attendere con sicurezza di profitto allo studio p ra tic o , senza
prima aver seguito con profitto gli studi teorici che ne sono
la base ». — (Deliberazione del Consiglio superiore, adunanza
23 aprile 1891).
E pertanto mio intendimento, per l’interesse della serietà e
disciplina degli studi, che le tassative disposizioni del Regola-
mento sovra ricordato, relative all’anno solare di pratica, siano
fatte valere per tutti gli studenti di farmacia, senza veruna ec
cezione; e perciò d’ora innanzi non saranno più ammesse do
mande di dispensa dall’obbligo dell’anno di pratica nè pei figli
di farmacisti, nè per chi provi di aver praticato in una farmacia
prim a di intrap rendere gli studi un iv ersitari, o durante i tre
anni del corso teorico, o p er qualsiasi altro motivo.
Il Ministro
G a llo .