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dare il nome del padre suo, già professore di patologia gene
rale, ed onorarne la memoria.
Art. 2. — Il legato sarà amm inistrato dalla R. Università
nella persona del rettore.
Art. 3. — L’annua rendita di L. 1200, depurata da ogni
tassa, servirà a costituire annualmente due prem i a favore di
due studenti regolarmente iscritti all’ultimo corso di medicina e
chirurgia per l’acquisto di libri e buste chirurgiche.
Art. 4. — Sono esclusi dal benefizio gli studenti fuori corso.
Art. 5. — I due prem i dovranno essere conferiti di prefe
renza ai nativi di Carignano od ivi domiciliati colle loro famiglie.
Art. 6. — In mancanza di studenti del sesto anno , nativi
di Carignano od ivi domiciliati, i due prem i verranno conferiti
a due fra gli altri studenti di medicina e chirurgia, regolarmente
inscritti, estratti a sorte.
Art. 7. — Essendovi studenti nativi o domiciliati a Cari
gnano, il rettore è chiamato a conferire senz’altro i due prem i
secondo l’ordine seguente di prelazione :
a)
I nativi di genitori entrambi di Carignano ;
b)
I nati da padre nativo di Carignano ;
e) I nati da m adre nativa di Carignano ;
d)
I nati in Carignano da genitori ivi domiciliati ;
e)
I figli di genitori domiciliali in Carignano.
La durata del domicilio m isura la preferenza negli or
dini d e
e.
Un ordine esclude l’altro quando nello stesso ordine vi siano
due eleggibili ; se più sono gli eleggibili dello stesso ordine de
ciderà la sorte fra di essi.
Art. 8. — Se un solo concorrente si trova nelle condizioni
di nascita e domicilio volute, verrà senz’altro conferito uno dei
premi.
L’altro premio sarà messo a sorteggio fra tutti gli altri stu
denti del 6° anno di medicina e chirurgia.
Art. 9. — Nessuno degli studenti del 6° anno di medicina
risultando nelle condizioni di nascita o di domicilio volute, i due
premi verranno conferiti a due studenti regolarmente inscritti
al 6° anno, sorteggiati fra i presenti ad una adunanza apposi
tamente indetta prima del finire del mese di maggio dal rettore
pro-tempore dell’Università.