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trafili n ell’elenco, proclamerà i nomi, ai quali si riferiranno nello
stesso i numeri estratti, dichiarandoli vincitori dei premi.
Art. 13. — Qualunque tentativo di frode sarà punito colla
esclusione del colpevole dal concorso presente e da quelli av
venire.
Art. 14. — Il pagamento dei prem i verrà effettuato solo dopo
il conseguimento dell’esame finale e del titolo di laurea.
Ad ottenerlo occorre la presentazione all’economato dell’Uni-
versità delle note degli oggetti di cui all’art. 3, debitamente fir
mate dai provveditori, ai quali sarà direttam ente versato l’im
porto fino all’ammontare del premio.
Visto,
d ’ordine di Sua Maestà
II Ministro della Pubblica Istruzione
G
allo
.
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(E stratto dal
B o llettin o U fficiale
del M inistero dell’istruzione Pubblica, N. 38,
in data 22 Settem bre 1898).
Ai signori Capi degli istituti
ed uffici dipendenti dal Ministero dell’istruzione
C ircolare
N. 2263.
Indennità di trasloco e di missione.
Roma,
4
aprile
1898.
Il
Ministero del Tesoro, in data 4 aprile corrente anno e
sotto il numero 2263, ha emanata una circolare sulle indennità
di trasloco e di missione, che p er norma di tutti gli uffici di
pendenti qui si riporta p er intero:
« Su quesito proposto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri in seguito ad una questione sollevata dalla Corte dei
Conti sulla interpretazione da darsi ai Regi Decreti 25 agosto 1863,
n. 1446, e 1° novembre 1876, n. 3450, il Consiglio di Stato,
nell’adunanza generale del 10 marzo u. s., ha opinato che dalle
indennità per i viaggi fatti, tanto sulle ferrovie che sui piro
scafi, dagli impiegati in missione o da quelli traslocati da una
ad altra residenza, si debba dedurre la somma risparm iata p er
qualsiasi concessione di viaggi gratuiti o a prezzo ridotto.