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trafili n ell’elenco, proclamerà i nomi, ai quali si riferiranno nello

stesso i numeri estratti, dichiarandoli vincitori dei premi.

Art. 13. — Qualunque tentativo di frode sarà punito colla

esclusione del colpevole dal concorso presente e da quelli av­

venire.

Art. 14. — Il pagamento dei prem i verrà effettuato solo dopo

il conseguimento dell’esame finale e del titolo di laurea.

Ad ottenerlo occorre la presentazione all’economato dell’Uni-

versità delle note degli oggetti di cui all’art. 3, debitamente fir­

mate dai provveditori, ai quali sarà direttam ente versato l’im ­

porto fino all’ammontare del premio.

Visto,

d ’ordine di Sua Maestà

II Ministro della Pubblica Istruzione

G

allo

.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(E stratto dal

B o llettin o U fficiale

del M inistero dell’istruzione Pubblica, N. 38,

in data 22 Settem bre 1898).

Ai signori Capi degli istituti

ed uffici dipendenti dal Ministero dell’istruzione

C ircolare

N. 2263.

Indennità di trasloco e di missione.

Roma,

4

aprile

1898.

Il

Ministero del Tesoro, in data 4 aprile corrente anno e

sotto il numero 2263, ha emanata una circolare sulle indennità

di trasloco e di missione, che p er norma di tutti gli uffici di­

pendenti qui si riporta p er intero:

« Su quesito proposto dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri in seguito ad una questione sollevata dalla Corte dei

Conti sulla interpretazione da darsi ai Regi Decreti 25 agosto 1863,

n. 1446, e 1° novembre 1876, n. 3450, il Consiglio di Stato,

nell’adunanza generale del 10 marzo u. s., ha opinato che dalle

indennità per i viaggi fatti, tanto sulle ferrovie che sui piro­

scafi, dagli impiegati in missione o da quelli traslocati da una

ad altra residenza, si debba dedurre la somma risparm iata p er

qualsiasi concessione di viaggi gratuiti o a prezzo ridotto.