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A parità di merito fra i concorrenti saranno titoli di p re
ferenza: la cognizione delle lingue straniere, e la laurea uni
versitaria o il diploma di uno degli istituti di istruzione supe
riore del Regno.
Art. 4
.
— La Commissione esaminatrice sarà nominata dal
Ministro, e consterà di cinque membri, fra i quali un rettore
di Università.
Art. 5. — Le promozioni nelle classi di uno stesso grado si
fanno secondo l’ordine di anzianità fra gli impiegati che non
abbiano demeriti.
Le promozioni dalla l a classe del grado di vicesegretario
all’ultima del grado superiore hanno luogo metà per merito e
metà per anzianità, salvo le disposizioni dei seguenti articoli 6,
7 e 8, riguardanti le condizioni speciali che si richiedono per la
nomina al posto di economo.
La nomina a direttore di segreteria ha luogo solamente per
merito, a scelta del Ministro, fra gl’impiegati della prima classe
del grado inferiore.
Art. 6. — Non potrà essere nominato al posto di economo
chi non abbia dimostrato di poter prestare la cauzione p re
scritta.
Epperò, se fra i vicesegretari di l a classe nessuno sia in
grado di adempire a tale obbligo, la promozione al posto di
economo di 3a classe, potrà farsi da vicesegretario di 2a classe
ed, occorrendo, anche da vicesegretario di 3a classe.
Art, 7. — Qualora fra tutti i vicesegretari non si trovi chi
possa prestare la dovuta cauzione, si provvederà ai posti vacanti
di economo mediante pubblico concorso.
Le norme p er tale concorso saranno identiche a quelle sta
bilite per la nomina a vicesegretario di ultima classe, eccezione
fatta p er l’età, che non dovrà essere m inore di tre n t’anni, nè
maggiore di quaranta.
I concorrenti dovranno inoltre provare di essere in grado di
prestare la cauzione prescritta.
Art. 8. — Trascorsi tre mesi dalla decorrenza della nomina
senza che il nuovo economo abbia effettivamente prestata Ìa
cauzione, la nomina sarà revocata.
Art. 9. — Il Ministro può, per ragioni di servizio, trasferire
gl’impiegati delle Segreterie universitarie nella carriera ammi