Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la
Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. — Saranno ammessi agli esami di abilitazione all’in
segnamento delle scienze naturali, della computisteria e della
calligrafia nelle scuole tecniche e normali e delle lingue stra
niere negli istituti d ’istruzione secondaria classica e tecnica, coloro
che, possedendo i voluti titoli, avranno compiuto entro il mese
di marzo, precedente alla sessione d’esami, 19 anni se donne,
e 20 se uomini ; ma non sarà rilascialo il diploma di abilitazione
agl’insegnamenti predetti, nè alcun certificato degli esami supe
rati, alle donne che non abbiano compiuto il 20° anno e agli
uomini che non abbiano compiuto il 21°.
Art. 2. — Dei due professori chiamati a far parte delle
Commissioni p er gli esami di abilitazione all’insegnamento delle
lingue straniere, uno dovrà essere scelto, fuori della facoltà di
lettere, fra le persone legalmente abilitate, ben pratiche della
lingua ed esperte nell’insegnarla, preferibilmente fra coloro che
la insegnano o l’abbiano insegnata in istituti governativi o pa
reggiati d ’istruzione secondaria.
Art, 3. — Agli esami di abilitazione all’insegnamento delle
lingue straniere potranno presentarsi anche coloro che siano
abilitati ad insegnare la pedagogia nelle scuole normali, e co
loro che abbiano superato l’esame di licenza della scuola no r
male, in conformità degli articoli 9, 10 e lfi della legge 12
luglio 1896.
Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.
Ordiniamo ecc.
Dato a Roma, addì
14
aprile
1808.
UMBERTO.
G
allo
.
Visto,
Il Guardasigilli:
G . Z a n a r d e l l i .