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Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la

Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Saranno ammessi agli esami di abilitazione all’in­

segnamento delle scienze naturali, della computisteria e della

calligrafia nelle scuole tecniche e normali e delle lingue stra­

niere negli istituti d ’istruzione secondaria classica e tecnica, coloro

che, possedendo i voluti titoli, avranno compiuto entro il mese

di marzo, precedente alla sessione d’esami, 19 anni se donne,

e 20 se uomini ; ma non sarà rilascialo il diploma di abilitazione

agl’insegnamenti predetti, nè alcun certificato degli esami supe­

rati, alle donne che non abbiano compiuto il 20° anno e agli

uomini che non abbiano compiuto il 21°.

Art. 2. — Dei due professori chiamati a far parte delle

Commissioni p er gli esami di abilitazione all’insegnamento delle

lingue straniere, uno dovrà essere scelto, fuori della facoltà di

lettere, fra le persone legalmente abilitate, ben pratiche della

lingua ed esperte nell’insegnarla, preferibilmente fra coloro che

la insegnano o l’abbiano insegnata in istituti governativi o pa­

reggiati d ’istruzione secondaria.

Art, 3. — Agli esami di abilitazione all’insegnamento delle

lingue straniere potranno presentarsi anche coloro che siano

abilitati ad insegnare la pedagogia nelle scuole normali, e co­

loro che abbiano superato l’esame di licenza della scuola no r­

male, in conformità degli articoli 9, 10 e lfi della legge 12

luglio 1896.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì

14

aprile

1808.

UMBERTO.

G

allo

.

Visto,

Il Guardasigilli:

G . Z a n a r d e l l i .