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Tutte le deliberazioni della Commissione dovranno esser
prese secondo le norme stabilite nell’art. 07 della legge 13 no
vembre 1859.
Art. 110. — Non saranno sottoposti a giudizio di eleggibi
lità in concorso p er professore ordinario i professori ordinari
della stessa materia nelle Regie Università e nei Regi Istituti
superiori parificati alle Università. E quando nel giudizio di gra
duazione non riescano in primo luogo, non saranno altrimenti
graduati nè sottoposti ad altri giudizi.
Le stesse norme si applicano ai professori straordinari nel
caso di concorso per professore straordinario.
Art. 120. — Di tutte le operazioni della Commissione sa
ranno redatti dal Segretario particolareggiati verbali firmati per
ogni seduta da tutti i Commissari presenti nel numero determ i
nato dall’art. 07 della legge 13 novembre 1859.
I
giudizi dei singoli Commissari, dei quali è parola negli
articoli 105 e 108, saranno allegati in originale al verbale della
prima seduta, ma nei verbali si registreranno soltanto la discus
sione a cui essi giudizi han dato luogo e il giudizio definitivo
della Commissione.
Art. 125. — I professori straordinari nominati in seguito a
concorso per la stessa materia, o p er altra materia che il Mi
nistro, sentito il parere del Consiglio Superiore, abbia volta p er
volta giudicata equipollente, potranno essere promossi, purché:
1° Abbiano esercitato l’ufficio di professore straordinario
non meno di tre anni scolastici senza interruzione;
2° Presentino nuovi titoli scientifici, e forniscano le prove
della loro attitudine didattica.
Ordiniamo ecc.
Dato a Roma, addì
21
aprile
t898 (1).
UMBERTO.
G
allo
.
Visto,
11 Guardasigilli:
G.
Z
anard ell i
.
(1) Abrogato col R. Decreto 7 luglio 1898, n, 326 (V. pag. 388).