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Tutte le deliberazioni della Commissione dovranno esser

prese secondo le norme stabilite nell’art. 07 della legge 13 no­

vembre 1859.

Art. 110. — Non saranno sottoposti a giudizio di eleggibi­

lità in concorso p er professore ordinario i professori ordinari

della stessa materia nelle Regie Università e nei Regi Istituti

superiori parificati alle Università. E quando nel giudizio di gra­

duazione non riescano in primo luogo, non saranno altrimenti

graduati nè sottoposti ad altri giudizi.

Le stesse norme si applicano ai professori straordinari nel

caso di concorso per professore straordinario.

Art. 120. — Di tutte le operazioni della Commissione sa­

ranno redatti dal Segretario particolareggiati verbali firmati per

ogni seduta da tutti i Commissari presenti nel numero determ i­

nato dall’art. 07 della legge 13 novembre 1859.

I

giudizi dei singoli Commissari, dei quali è parola negli

articoli 105 e 108, saranno allegati in originale al verbale della

prima seduta, ma nei verbali si registreranno soltanto la discus­

sione a cui essi giudizi han dato luogo e il giudizio definitivo

della Commissione.

Art. 125. — I professori straordinari nominati in seguito a

concorso per la stessa materia, o p er altra materia che il Mi­

nistro, sentito il parere del Consiglio Superiore, abbia volta p er

volta giudicata equipollente, potranno essere promossi, purché:

1° Abbiano esercitato l’ufficio di professore straordinario

non meno di tre anni scolastici senza interruzione;

2° Presentino nuovi titoli scientifici, e forniscano le prove

della loro attitudine didattica.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì

21

aprile

t898 (1).

UMBERTO.

G

allo

.

Visto,

11 Guardasigilli:

G.

Z

anard ell i

.

(1) Abrogato col R. Decreto 7 luglio 1898, n, 326 (V. pag. 388).