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3tS

Il Consiglio Superiore, informato dal Ministro della proposta

della Facoltà, propone altri sei Commissari e due supplenti.

Il Ministro sceglie i cinque membri della Commissione, due

tra i quattro proposti dalla Facoltà, e tre fra i sei proposti dal

Consiglio Superiore, e due supplenti, uno tra quelli proposti

dalla Facoltà ed uno tra quelli proposti dal Consiglio Superiore.

Per ragioni speciali il Ministro può nom inare la Commissione

con sette o nove membri. In tali casi la Facoltà ne propone sei

0 otto, oltre due supplenti; e rispettivamente il Consiglio Supe­

riore otto o dieci, oltre due supplenti. Il Ministro procede alla

scelta dei sette o dei nove con tre o quattro tra quelli pro­

posti dalla Facoltà, e quattro o cinque tra quelli proposti dal

Consiglio Superiore, oltre i due supplenti, uno tra i proposti

dalla Facoltà, ed uno tra i proposti dal Consiglio Superiore.

Non possono essere proposti per Commissari i membri del

Consiglio Superiore che si trovino in ufficio al tempo in cui

scade il term ine del concorso. Nè può la Facoltà proporre essa

medesima alcuno dei suoi membri.

Art. 108. — Costituitasi la Commissione con la nomina a

scrutinio segreto del Presidente e del Segretario, ciascun Com­

missario presenterà in iscritto e firmati i suoi giudizi sui titoli

scientifici di ciascun concorrente. Alla lettura di questi giudizi

te rrà dietro la discussione sul merito assoluto e comparativo dei

candidati.

Term inata la discussione, si voterà per

si

o p er

no

a voti

palesi, sulla eleggibilità di ciascun candidato.

Indi la Commissione passerà alla graduazione dei candidati

riconosciuti eleggibili, mettendo a partito, a voti palesi, chi debba

ritenersi primo, chi secondo, e cosi di seguito.

Da ultimo attribuirà, pure a voti palesi, a ciascuno di essi

I punti di merito relativo, cominciando da quello dei candidati

che è stato graduato il primo, e passando per ordine di grado

agli altri.

Quando nelle tre votazioni anzi dette non vi sia unanim ità,

il verbale farà constare il nome di ogni singolo votante.

I

lavori scientifici compiuti da un concorrente in collabora­

zione con alcuno dei Commissari, non saranno presi in consi­

derazione, se non quando risulti chiaramente distinta la parte

spettante al concorrente.