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Il Consiglio Superiore, informato dal Ministro della proposta
della Facoltà, propone altri sei Commissari e due supplenti.
Il Ministro sceglie i cinque membri della Commissione, due
tra i quattro proposti dalla Facoltà, e tre fra i sei proposti dal
Consiglio Superiore, e due supplenti, uno tra quelli proposti
dalla Facoltà ed uno tra quelli proposti dal Consiglio Superiore.
Per ragioni speciali il Ministro può nom inare la Commissione
con sette o nove membri. In tali casi la Facoltà ne propone sei
0 otto, oltre due supplenti; e rispettivamente il Consiglio Supe
riore otto o dieci, oltre due supplenti. Il Ministro procede alla
scelta dei sette o dei nove con tre o quattro tra quelli pro
posti dalla Facoltà, e quattro o cinque tra quelli proposti dal
Consiglio Superiore, oltre i due supplenti, uno tra i proposti
dalla Facoltà, ed uno tra i proposti dal Consiglio Superiore.
Non possono essere proposti per Commissari i membri del
Consiglio Superiore che si trovino in ufficio al tempo in cui
scade il term ine del concorso. Nè può la Facoltà proporre essa
medesima alcuno dei suoi membri.
Art. 108. — Costituitasi la Commissione con la nomina a
scrutinio segreto del Presidente e del Segretario, ciascun Com
missario presenterà in iscritto e firmati i suoi giudizi sui titoli
scientifici di ciascun concorrente. Alla lettura di questi giudizi
te rrà dietro la discussione sul merito assoluto e comparativo dei
candidati.
Term inata la discussione, si voterà per
si
o p er
no
a voti
palesi, sulla eleggibilità di ciascun candidato.
Indi la Commissione passerà alla graduazione dei candidati
riconosciuti eleggibili, mettendo a partito, a voti palesi, chi debba
ritenersi primo, chi secondo, e cosi di seguito.
Da ultimo attribuirà, pure a voti palesi, a ciascuno di essi
I punti di merito relativo, cominciando da quello dei candidati
che è stato graduato il primo, e passando per ordine di grado
agli altri.
Quando nelle tre votazioni anzi dette non vi sia unanim ità,
il verbale farà constare il nome di ogni singolo votante.
I
lavori scientifici compiuti da un concorrente in collabora
zione con alcuno dei Commissari, non saranno presi in consi
derazione, se non quando risulti chiaramente distinta la parte
spettante al concorrente.