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R. Decreto n. I4 0 che sostituisce con altri, alcuni articoli
del Regolamento generale universitario.
UMBERTO I, ecc.
Viste le leggi vigenti sulla pubblica istruzione;
Visto il Regolamento generale universitario, approvato con
R. Decreto 26 ottobre 1890;
Udito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato p er la
Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Agli articoli 105, 106, 108, 110, 120, 125 del Regolamento
universitario 26 ottobre 1890, n. 7337 (serie 3”) sono rispetti
vamente sostituiti i seguenti:
Art. 105. — I candidati dovranno far pervenire al Ministero
i loro documenti e le loro pubblicazioni, queste ultime possi
bilmente in un numero di copie bastevoli a farne la distribu
zione ai componenti della Commissione. Sarà cura del Ministero
di inviare a ciascun Commissario i titoli dei concorrenti.
La Commissione sarà convocata solo dopo che ciascun Com
missario abbia notificato al Ministero di aver preso sufficiente
notizia dei detti titoli, e dichiari di aver redatto i propri giu
dizi da comunicarsi alla Comm issione.
Tale notificazione però dovrà esser fatta non più tardi di
un mese dopo l’invio dei titoli predetti.
Art. 106. — La Commissione esaminatrice del concorso avrà
di regola cinque membri nominati dal Ministro, su proposta della
Facoltà in cui vaca la cattedra e del Consiglio Superiore, e scelti
fra i professori universitari o di grado universitario, insegnanti
o che abbiano insegnato la disciplina che è oggetto del concorso,
o tra i cultori di questa venuti in alta e m eritata fama, ed anche
tra i professori e i cultori di discipline e materie affini.
La Facoltà, invitata dal Ministro, propone quattro Commis
sari e d u e supplenti.