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R. Decreto n. I4 0 che sostituisce con altri, alcuni articoli

del Regolamento generale universitario.

UMBERTO I, ecc.

Viste le leggi vigenti sulla pubblica istruzione;

Visto il Regolamento generale universitario, approvato con

R. Decreto 26 ottobre 1890;

Udito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato p er la

Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 105, 106, 108, 110, 120, 125 del Regolamento

universitario 26 ottobre 1890, n. 7337 (serie 3”) sono rispetti­

vamente sostituiti i seguenti:

Art. 105. — I candidati dovranno far pervenire al Ministero

i loro documenti e le loro pubblicazioni, queste ultime possi­

bilmente in un numero di copie bastevoli a farne la distribu­

zione ai componenti della Commissione. Sarà cura del Ministero

di inviare a ciascun Commissario i titoli dei concorrenti.

La Commissione sarà convocata solo dopo che ciascun Com­

missario abbia notificato al Ministero di aver preso sufficiente

notizia dei detti titoli, e dichiari di aver redatto i propri giu­

dizi da comunicarsi alla Comm issione.

Tale notificazione però dovrà esser fatta non più tardi di

un mese dopo l’invio dei titoli predetti.

Art. 106. — La Commissione esaminatrice del concorso avrà

di regola cinque membri nominati dal Ministro, su proposta della

Facoltà in cui vaca la cattedra e del Consiglio Superiore, e scelti

fra i professori universitari o di grado universitario, insegnanti

o che abbiano insegnato la disciplina che è oggetto del concorso,

o tra i cultori di questa venuti in alta e m eritata fama, ed anche

tra i professori e i cultori di discipline e materie affini.

La Facoltà, invitata dal Ministro, propone quattro Commis­

sari e d u e supplenti.