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nistrativa del Ministero dell’istruzione pubblica, purché essi pos­

seggano il diploma di laurea universitaria o quello di un corso

compiuto in uno degli istituti superiori del Regno, a norma del

R. Decreto 26 marzo 1896 n. 81.

Parimenti per ragioni di servizio è in facoltà del Ministro

di trasferire, nom inare o promuovere gli impiegati delle sin­

gole carriere dell’Amministrazione centrale della Pubblica Istru­

zione ai diversi gradi e stipendi nel personale delle Segreterie

universitarie.

Art. 10. — E abrogata ogni disposizione contraria al p re­

sente decreto.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì

l i

aprile

18!)8.

UMBERTO.

G

allo

.

Visto,

II Guardasigilli:

G. Z

anardelli

.

R. Decreto n. 137 sull’ammìssione agli esami di abilitazione

all’insegnamento delle scienze naturali, della computi­

steria e calligrafia nelle scuole tecniche e normali e

delle lingue straniere negli istituti d’istruzione secondaria

classica e tecnica.

UMBERTO I, ecc.

Vedute le leggi 13 novembre 1839 e 10 febbraio 1861;

Veduti i decreti 21 gennaio 1860 del Governatore dell’Emilia

e 10 marzo 1860 del Governo della Toscana;

Veduta la legge 12 luglio 1896, n. 293, portante il riordi­

namento delle scuole complementari e normali ;

Veduto il R. Decreto 8 luglio 1888, n. 5638, che approva il

regolamento per gli esami di abilitazione ad insegnamenti nelle

scuole tecniche e normali, e di lingue stran iere;

Veduto il R. Decreto 10 marzo 1895, n. 78;

Udito il Consiglio Superiore p er la Pubblica Istruzione;