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nistrativa del Ministero dell’istruzione pubblica, purché essi pos
seggano il diploma di laurea universitaria o quello di un corso
compiuto in uno degli istituti superiori del Regno, a norma del
R. Decreto 26 marzo 1896 n. 81.
Parimenti per ragioni di servizio è in facoltà del Ministro
di trasferire, nom inare o promuovere gli impiegati delle sin
gole carriere dell’Amministrazione centrale della Pubblica Istru
zione ai diversi gradi e stipendi nel personale delle Segreterie
universitarie.
Art. 10. — E abrogata ogni disposizione contraria al p re
sente decreto.
Ordiniamo ecc.
Dato a Roma, addì
l i
aprile
18!)8.
UMBERTO.
G
allo
.
Visto,
II Guardasigilli:
G. Z
anardelli
.
R. Decreto n. 137 sull’ammìssione agli esami di abilitazione
all’insegnamento delle scienze naturali, della computi
steria e calligrafia nelle scuole tecniche e normali e
delle lingue straniere negli istituti d’istruzione secondaria
classica e tecnica.
UMBERTO I, ecc.
Vedute le leggi 13 novembre 1839 e 10 febbraio 1861;
Veduti i decreti 21 gennaio 1860 del Governatore dell’Emilia
e 10 marzo 1860 del Governo della Toscana;
Veduta la legge 12 luglio 1896, n. 293, portante il riordi
namento delle scuole complementari e normali ;
Veduto il R. Decreto 8 luglio 1888, n. 5638, che approva il
regolamento per gli esami di abilitazione ad insegnamenti nelle
scuole tecniche e normali, e di lingue stran iere;
Veduto il R. Decreto 10 marzo 1895, n. 78;
Udito il Consiglio Superiore p er la Pubblica Istruzione;