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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(E stratto dal
B o llettin o Ufficiale
del M inistero dell’istruzione Pubblica, N. 42,
in data 20 ottobre 1898).
Ai Rettori delie RR. Università; ai Prefetti, Presidenti dei
Consigli scolastici provinciali; ai Presidenti delle Giunte
di vigilanza degli Istituti tecnici e nautici
C ircolare
N. 80
Ammissione ai corsi superiori dei
candidati che negli esami delle
scuole secondarie fallirono in una
sola materia.
Roma,
20
ottobre
1898.
I
giovani che, malgrado le vigenti disposizioni sul giudizio
di maturità, non ottennero la licenza liceale per essere caduti
in una sola materia, che non sia l’italiano o il latino, potranno
essere ammessi all’Università, con l’ obbligo di conseguire la
licenza prima di inscriversi al 2° anno di corso.
Analogamente, i giovani, che non ottennero la licenza dalla
sezione tisico-matematica dell’Istituto tecnico per essere caduti in
una sola materia, che non sia l’ italiano o la matematica, po
tranno essere ammessi alle Facoltà di scienze fisiche, matema
tiche e naturali, con l ’obbligo di conseguire la licenza prima di
inscriversi al 2° anno di corso.
Coloro, che non ottennero la licenza ginnasiale per essere
caduti in una sola materia, che non sia l’italiano o il latino, e
quelli, che non ottennero la licenza dalla scuola tecnica o com
plementare per essere caduti in una sola materia, che non sia
l ’italiano o la matematica, potranno essere ammessi rispettiva
mente al Liceo o all’istituto tecnico o alla Scuola normale, con
l’obbligo di conseguire la licenza, prim a di presentarsi all’esame
di promozione del Io al 2° anno.
Coloro, finalmente, ch e, malgrado le precitate disposizioni
sul giudizio di m a tu rità , negli esami di ammissione o di p ro
mozione di tutte le sopradette scuole, siano stati ritenuti in una
sola materia, che non sia l’italiano o il latino, nei Licei e nei