

391
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(Estratto dal
B o llettino Ufficiale
del M inistero dell’istruzione Pubblica, N. 34,
in data 25 agosto 1898).
t
Ai Rettori delle Università ed ai Direttori delle Scuole
d'applicazione per gl'ingegneri.
C ircolare
N. 71.
Iscrizione al 1° anno delle Scuole
di applicazione.
Roma,
19
agosto
1898.
Tanto l ’art. 2 del Regolamento generale per le Scuole di appli
cazione, quanto la r i. 12 del Regolamento speciale p er la Facoltà
di scienze, approvati col R. D. 8 ottobre 187G, n. 3434, dispon
gono che la licenza fisico-matematica, conseguita dopo un biennio
di studi universitari insieme ai certificati di diligenza ai corsi di
mineralogia, di geologia, disegno di ornalo e di architettura con
i relativi saggi, vale p er l’ammissione alla scuola di applicazione.
Il
R. Decreto 12 febbraio 1882, n. (>45, impose l ’obbligo del
l ’esame speciale in tutte le materie prescritte come obbligatorie
dai regolamenti delle rispettive Facoltà; e in conseguenza gli
allievi del primo biennio di matematica, tenuti a frequentare i
corsi di m ineralogia e geologia, p er potersi iscrivere al 1° anno
di applicazione, furono obbligati a darvi anche l’esame e su
perarlo.
Questa norma però non fu applicata in modo uniforme da
tutte le Scuole d ’ingegneria, perchè alcune di esse continuarono
ad ammettere i giovani che presentavano il solo certificato di
frequenza ai due corsi di mineralogia e geologia, altre richiesero
l ’esame su ambedue le materie, altre su una soltanto.
A togliere tale disparità di criteri, il Ministero chiese l ’avviso
del Consiglio superiore di istruzione.
Questo, esaminati i regolamenti delle Università e delle Scuole
p er gl’ ingegneri, e veduta l ’estensione data nelle une e nelle
altre agli insegnamenti mineralogici e geologici, concluse che la
geologia deve costituire per gl’ingegneri un insegnamento distinto