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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(Estratto dal

B o llettino Ufficiale

del M inistero dell’istruzione Pubblica, N. 34,

in data 25 agosto 1898).

t

Ai Rettori delle Università ed ai Direttori delle Scuole

d'applicazione per gl'ingegneri.

C ircolare

N. 71.

Iscrizione al 1° anno delle Scuole

di applicazione.

Roma,

19

agosto

1898.

Tanto l ’art. 2 del Regolamento generale per le Scuole di appli­

cazione, quanto la r i. 12 del Regolamento speciale p er la Facoltà

di scienze, approvati col R. D. 8 ottobre 187G, n. 3434, dispon­

gono che la licenza fisico-matematica, conseguita dopo un biennio

di studi universitari insieme ai certificati di diligenza ai corsi di

mineralogia, di geologia, disegno di ornalo e di architettura con

i relativi saggi, vale p er l’ammissione alla scuola di applicazione.

Il

R. Decreto 12 febbraio 1882, n. (>45, impose l ’obbligo del­

l ’esame speciale in tutte le materie prescritte come obbligatorie

dai regolamenti delle rispettive Facoltà; e in conseguenza gli

allievi del primo biennio di matematica, tenuti a frequentare i

corsi di m ineralogia e geologia, p er potersi iscrivere al 1° anno

di applicazione, furono obbligati a darvi anche l’esame e su­

perarlo.

Questa norma però non fu applicata in modo uniforme da

tutte le Scuole d ’ingegneria, perchè alcune di esse continuarono

ad ammettere i giovani che presentavano il solo certificato di

frequenza ai due corsi di mineralogia e geologia, altre richiesero

l ’esame su ambedue le materie, altre su una soltanto.

A togliere tale disparità di criteri, il Ministero chiese l ’avviso

del Consiglio superiore di istruzione.

Questo, esaminati i regolamenti delle Università e delle Scuole

p er gl’ ingegneri, e veduta l ’estensione data nelle une e nelle

altre agli insegnamenti mineralogici e geologici, concluse che la

geologia deve costituire per gl’ingegneri un insegnamento distinto