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A titolo di contributo alle spese dell’insegnamento, gli am
messi dovranno pagare la somma di lire cento, d ie verrà versala
nella cassa dell’economato della R. Università.
Art. 5. — A chi avrà frequentato il detto corso verrà, previa
prova di esame, rilasciato dal rettore dell’Universit à un cer tifì-
cato degli studi fatti.
Tale attestato p er i medici e chirurgi è titolo di prova di
aver fatto gli studi speciali e pratici di pubblica igiene, richiesti
p er concorrere ai posti di ulliciale sanitario comunale.
Art. 6 . — Sarà istituito per gli allievi ingegneri delle scuole
di applicazione un corso dimostrativo dei principii di igiene che
hanno applicazione nei vari ram i di ingegneria.
A tale corso possono essere ammessi anche gli ingegneri
laureati, ai quali si rilascierà un certificato comprovante gli
studi fatti.
Detto corso sarà impartito da persona abilitala all’insegna-
mento dell’igiene nella Facoltà medica.
Art. 7. — I laureati in medicina e chirurgia, in chimica, in
chimica e farmacia e in veterinaria, i quali intendono perfezio
narsi negli studi d ’igiene e sue applicazioni, e prepararsi per
concorrere ai posti dei laboratorii di vigilanza igienica, o a quelli
di medico provinciale, potranno essere ammessi a frequentare gli
istituti universitari d ’igiene o di chimica generale o farmaceu
tica, pagando alla cassa universitaria una indennità per le spese
degli esercizi pratici.
Art. 8. — E abrogato il R. Decreto 14 maggio 1896, n. 149,
ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.
Il
Ministero dell’interno provvederà perchè, in conformità del
presente decreto, siano modificati gli articoli del regolamento
generale sanitario ed i regolamenti speciali che si riferiscono alla
presente materia.
Ordiniamo, ecc.
D ato a Roma
,
addi
29
maggio
1898.
UMBERTO.
R
u
DINI.
G
a llo
.
Visto,
Il Guardasigilli
:
Z a x a r d e l l i .