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A titolo di contributo alle spese dell’insegnamento, gli am ­

messi dovranno pagare la somma di lire cento, d ie verrà versala

nella cassa dell’economato della R. Università.

Art. 5. — A chi avrà frequentato il detto corso verrà, previa

prova di esame, rilasciato dal rettore dell’Universit à un cer tifì-

cato degli studi fatti.

Tale attestato p er i medici e chirurgi è titolo di prova di

aver fatto gli studi speciali e pratici di pubblica igiene, richiesti

p er concorrere ai posti di ulliciale sanitario comunale.

Art. 6 . — Sarà istituito per gli allievi ingegneri delle scuole

di applicazione un corso dimostrativo dei principii di igiene che

hanno applicazione nei vari ram i di ingegneria.

A tale corso possono essere ammessi anche gli ingegneri

laureati, ai quali si rilascierà un certificato comprovante gli

studi fatti.

Detto corso sarà impartito da persona abilitala all’insegna-

mento dell’igiene nella Facoltà medica.

Art. 7. — I laureati in medicina e chirurgia, in chimica, in

chimica e farmacia e in veterinaria, i quali intendono perfezio­

narsi negli studi d ’igiene e sue applicazioni, e prepararsi per

concorrere ai posti dei laboratorii di vigilanza igienica, o a quelli

di medico provinciale, potranno essere ammessi a frequentare gli

istituti universitari d ’igiene o di chimica generale o farmaceu­

tica, pagando alla cassa universitaria una indennità per le spese

degli esercizi pratici.

Art. 8. — E abrogato il R. Decreto 14 maggio 1896, n. 149,

ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Il

Ministero dell’interno provvederà perchè, in conformità del

presente decreto, siano modificati gli articoli del regolamento

generale sanitario ed i regolamenti speciali che si riferiscono alla

presente materia.

Ordiniamo, ecc.

D ato a Roma

,

addi

29

maggio

1898.

UMBERTO.

R

u

DINI.

G

a llo

.

Visto,

Il Guardasigilli

:

Z a x a r d e l l i .