

Rettori delle RR. Università, ed i signori Capi degli altri RR
Istituti d ’istruzione superiore vorranno opportunamente solleci
tare, non solo gli uffici amm inistrativi alla loro dipendenza, ma
anche e segnatamente i signori direttori di cliniche, di gabinetti,
di scuole e di laboratori, ecc., dai quali gli uffici amm inistra
tivi debbono, nella maggior parte dei casi, attendere le infor
mazioni e i documenti, che loro occorrono p er la compilazione
degli elenchi.
E si abbia ben presente che il Ministero declina qualunque
responsabilità pei danni, che potranno derivare sia dall’indugio
nell’invio degli elenchi, sia dalle omissioni che in essi potessero
riscontrarsi.
Il Ministro
G
allo
.
38S
R. Decreto num. 219 sull’insegnamento dell’igiene.
UMBEBTO I, ecc.
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mi
nistro Segretario di Stato per l’interno, e del Ministro Segre
tario di Stato per l’istruzione Pubblica ;
Sentito il Consiglio dei Ministri ;
Udito il Consiglio di Stato ;
Uditi i Consigli Superiori di Sanità e della Pubblica Istru
zione ;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :
Art. I. — L’insegnamento dell’igiene, quand’anche abbia per
iscopo il perfezionamento degli aspiranti alla carriera sanitaria,
è dato nelle Begie Università.
Però nei laboratorii della sanità dipendenti dal Ministero del
l’interno potranno essere ammessi, affine di fare tirocinio e per
perfezionarsi, funzionari sanitari in esercizio.
Art. 2. — Il personale tecnico addetto ai laboratori m uni
cipali o consorziali, di cui all’art. 3 della legge 22 dicembre 1888
sulla sanità pubblica, sarà nominato in seguito ad esame di con
corso per titoli, p er esame, o p er titoli ed esame, da bandirsi