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Rettori delle RR. Università, ed i signori Capi degli altri RR

Istituti d ’istruzione superiore vorranno opportunamente solleci­

tare, non solo gli uffici amm inistrativi alla loro dipendenza, ma

anche e segnatamente i signori direttori di cliniche, di gabinetti,

di scuole e di laboratori, ecc., dai quali gli uffici amm inistra­

tivi debbono, nella maggior parte dei casi, attendere le infor­

mazioni e i documenti, che loro occorrono p er la compilazione

degli elenchi.

E si abbia ben presente che il Ministero declina qualunque

responsabilità pei danni, che potranno derivare sia dall’indugio

nell’invio degli elenchi, sia dalle omissioni che in essi potessero

riscontrarsi.

Il Ministro

G

allo

.

38S

R. Decreto num. 219 sull’insegnamento dell’igiene.

UMBEBTO I, ecc.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mi­

nistro Segretario di Stato per l’interno, e del Ministro Segre­

tario di Stato per l’istruzione Pubblica ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Udito il Consiglio di Stato ;

Uditi i Consigli Superiori di Sanità e della Pubblica Istru­

zione ;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. I. — L’insegnamento dell’igiene, quand’anche abbia per

iscopo il perfezionamento degli aspiranti alla carriera sanitaria,

è dato nelle Begie Università.

Però nei laboratorii della sanità dipendenti dal Ministero del­

l’interno potranno essere ammessi, affine di fare tirocinio e per

perfezionarsi, funzionari sanitari in esercizio.

Art. 2. — Il personale tecnico addetto ai laboratori m uni­

cipali o consorziali, di cui all’art. 3 della legge 22 dicembre 1888

sulla sanità pubblica, sarà nominato in seguito ad esame di con­

corso per titoli, p er esame, o p er titoli ed esame, da bandirsi