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volta p er volta p er ciascun posto vacante allo scopo di giudicare
la idoneità degli aspiranti ed il grado del loro merito.
Per i concorsi a capo di laboratorio medico-bacteriologico o
di laboratorio chimico, si richiederà rispettivamente la laurea in
medicina e chinirgia, e quella in chimica o chimica e farmacia.
Per i concorsi a posti di assistenti è anche titolo per l’am
missione :
a)
la laurea in veterinaria ;
b)
la laurea in scienze agrarie ;
c) la laurea in farmacia ;
d)
il diploma di chimica del R. Museo industriale di Torino.
La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Consiglio pro
vinciale sanitario. Essa si comporrà di 5 membri, dei quali tre
debbono essere professori di Università, uno di igiene, uno di
chimica, uno di patologia o clinica.
La graduatoria dei concorrenti dalla medesima fissata dovrà
servire di norma al Consiglio comunale o alla rappresentanza
consorziale per la definitiva scelta del titolare, fra gli idonei.
I programmi e tutte le altre norme p er detti concorsi sa
ranno stabiliti dal Ministero dell’lnterno.
Il Ministero dell’lnterno però, su parere conforme del Con
siglio Superiore di Sanità, potrà, eccezionalmente, autorizzare la
nomina di persona che abbia titoli scientifici di merito distinto,
o abbia coperto lodevolmente lo stesso ufficio in altro comune.
Art. 3. — Nelle Università presso le qu ali, a giudizio del
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, l’insegnamento di
igiene sia provvisto di sufficienti mezzi dimostrativi e sperimen
tali, potrà essere istituito un corso complementare d ’igiene p ra
tica, sotto la direzione del professore della detta disciplina.
Tale corso durerà almeno due mesi, e sarà fatto in tempo
da fissarsi ogni volta dal rettore dell’Università.
I
programmi dell’insegnamento e delle esercitazioni pratiche
saranno determ inati dal Ministero della Pubblica Istruzione, d ’ac
cordo con quello dell’interno, in seguito al parere del Consiglio
Superiore dell’istruzione e del Consiglio Superiore di sanità.
Art. 4. — Al corso complementare d ’igiene, di cui al prece
dente art. 3, sono ammessi coloro che abbiano ottenuto la laurea
in medicina e chirurgia, od in chimica e farmacia, od in vete
rinaria.
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