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volta p er volta p er ciascun posto vacante allo scopo di giudicare

la idoneità degli aspiranti ed il grado del loro merito.

Per i concorsi a capo di laboratorio medico-bacteriologico o

di laboratorio chimico, si richiederà rispettivamente la laurea in

medicina e chinirgia, e quella in chimica o chimica e farmacia.

Per i concorsi a posti di assistenti è anche titolo per l’am ­

missione :

a)

la laurea in veterinaria ;

b)

la laurea in scienze agrarie ;

c) la laurea in farmacia ;

d)

il diploma di chimica del R. Museo industriale di Torino.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Consiglio pro­

vinciale sanitario. Essa si comporrà di 5 membri, dei quali tre

debbono essere professori di Università, uno di igiene, uno di

chimica, uno di patologia o clinica.

La graduatoria dei concorrenti dalla medesima fissata dovrà

servire di norma al Consiglio comunale o alla rappresentanza

consorziale per la definitiva scelta del titolare, fra gli idonei.

I programmi e tutte le altre norme p er detti concorsi sa­

ranno stabiliti dal Ministero dell’lnterno.

Il Ministero dell’lnterno però, su parere conforme del Con­

siglio Superiore di Sanità, potrà, eccezionalmente, autorizzare la

nomina di persona che abbia titoli scientifici di merito distinto,

o abbia coperto lodevolmente lo stesso ufficio in altro comune.

Art. 3. — Nelle Università presso le qu ali, a giudizio del

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, l’insegnamento di

igiene sia provvisto di sufficienti mezzi dimostrativi e sperimen­

tali, potrà essere istituito un corso complementare d ’igiene p ra­

tica, sotto la direzione del professore della detta disciplina.

Tale corso durerà almeno due mesi, e sarà fatto in tempo

da fissarsi ogni volta dal rettore dell’Università.

I

programmi dell’insegnamento e delle esercitazioni pratiche

saranno determ inati dal Ministero della Pubblica Istruzione, d ’ac­

cordo con quello dell’interno, in seguito al parere del Consiglio

Superiore dell’istruzione e del Consiglio Superiore di sanità.

Art. 4. — Al corso complementare d ’igiene, di cui al prece­

dente art. 3, sono ammessi coloro che abbiano ottenuto la laurea

in medicina e chirurgia, od in chimica e farmacia, od in vete­

rinaria.

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