

.ART. 4. ·
l
Professori della Scuola possono ottenere a domicilio contem–
poraneamente dieci volumi, gli Assistenti sei, gli studenti due.
Per ogni opera o volume che sia, anche temporaneamente, aspor–
.tàto dalla Biblioteca deve essere rilasciata ricevuta su apposito
~odulo.
ART.
5.
Sono escluse dal prestito normale:
le opere di consultazione (dizionari, enciclopedie, repertori e
simili);
ie dispense ed i manuali scolastici e le opere frequentemente
richieste;
le
op~re
con tavole separate;
l'ultimo numero delle riviste e dei periodici e quant'altro, per
eventuali ragioni del momento, il Bibliotecario giudicasse di escludere.
E' tuttavia in facoltà del ·Bibliotecario e sotto la sua diretta
responsabilità di fare eccezionali concessioni per un p.eriodo di due
giorni al massimo.
. ART.
6.
Entro la prima quindicina di luglio tutte le opere date in prestito
agli studenti devono essere restituite alla
~iblioteca.
ART. 7.
In conformità alle disposizioni contenute nei .regolamenti gover–
nativi
(R.
Decreto l
o
aprile 1909, n. 223,' e
R.
Decreto 3 agosto 1908,
n. 523), il mallevadore
è
responsabile in solido con la persona di cui
si fa garante.
·
Chi danneggia un'opera {; obbligato a sostituirla od a pagarne il
prezzo come se l'avesse smarrita.
ART.
8.
Ferma restando la facoltà della Scuola di trattenersi a iitolo di
rimborso
il
prezzo delle opere non restituite
in
tempo debito, o di
procedere alle pratiche legali necessarie per ottenere il riiiÙ>orso
stesso, chi non ottempera alle disposizioni del presente Regoiamento
sarà dal Bibliotecario temporaneamente sospeso . dal prestito e incor–
rerà
in
quelle sanzioni ·che
il
Direttore della Scuola stessa giudicherà
di applicare.
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