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.ART. 4. ·

l

Professori della Scuola possono ottenere a domicilio contem–

poraneamente dieci volumi, gli Assistenti sei, gli studenti due.

Per ogni opera o volume che sia, anche temporaneamente, aspor–

.tàto dalla Biblioteca deve essere rilasciata ricevuta su apposito

~odulo.

ART.

5.

Sono escluse dal prestito normale:

le opere di consultazione (dizionari, enciclopedie, repertori e

simili);

ie dispense ed i manuali scolastici e le opere frequentemente

richieste;

le

op~re

con tavole separate;

l'ultimo numero delle riviste e dei periodici e quant'altro, per

eventuali ragioni del momento, il Bibliotecario giudicasse di escludere.

E' tuttavia in facoltà del ·Bibliotecario e sotto la sua diretta

responsabilità di fare eccezionali concessioni per un p.eriodo di due

giorni al massimo.

. ART.

6.

Entro la prima quindicina di luglio tutte le opere date in prestito

agli studenti devono essere restituite alla

~iblioteca.

ART. 7.

In conformità alle disposizioni contenute nei .regolamenti gover–

nativi

(R.

Decreto l

o

aprile 1909, n. 223,' e

R.

Decreto 3 agosto 1908,

n. 523), il mallevadore

è

responsabile in solido con la persona di cui

si fa garante.

·

Chi danneggia un'opera {; obbligato a sostituirla od a pagarne il

prezzo come se l'avesse smarrita.

ART.

8.

Ferma restando la facoltà della Scuola di trattenersi a iitolo di

rimborso

il

prezzo delle opere non restituite

in

tempo debito, o di

procedere alle pratiche legali necessarie per ottenere il riiiÙ>orso

stesso, chi non ottempera alle disposizioni del presente Regoiamento

sarà dal Bibliotecario temporaneamente sospeso . dal prestito e incor–

rerà

in

quelle sanzioni ·che

il

Direttore della Scuola stessa giudicherà

di applicare.

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