

ART. 4.
L'oggetto di prove od analisi deve essere inviato franco di spesa
alla Sede del Gabinetto o Laboratorio competente, giusta l'annessa
tabella. Non si risponde di eventuali guasti dipendenti dal cattivo
imballaggio o dal trasporto.
ART.
5.
L'oggetto di prove od analisi deve portare un contrassegno suf–
ficiente alla sua identificazione, da citarsi nelle richieste.
Per gli strumenti di misuu dovrà indicarsi nella richiesta per
ciascuno di essi
il
numero distintivo,
il
numero di
f~bbricazione,
nonchè la Ditta che lo ha costruito.
ART.
6.
Le spese di corrispondenza, bollo, ed eventuale ritorno degli
_oggetti sperimentati sono a carico del richiedente.
I :versamenti d.elle somme dovute dai richiedenti .debbono farsi
all'Ufficio Economato della Scuola che ne rilascierà regolare ricevuta.
L'Ufficio Economato annota in apposito registro le domande
secondo l'ordine di pre entazione, facendone risultare tutti gli ele–
menti n ècessari ad. un efficace controllo .sull'andamento del servizio.
Dopo la registrazione l'Ufficio Economato trasmette le richieste ai
Gabinetti o Laboratori competenti.
ART. 7.
· Le prove od analisi sono eseguite sotto la direzione dei Diret–
tori dei rispettivi Gabinetti o Laboratori; i certificati, redatti su
appositi stampati, portano la firma dello
speri~entatore,
il
quale
risponde -dell'e ecuzione delle prove od, analisi, e sono controfirmati
dal Direttore del Gabinetto o Laboratorio.
·
I certificati, unitamente alle richieste corrispondenti, vengono
trasmessi all'Ufficio Economato che cura di farli vistare dal Segre–
tario Capo della Scuola prima di rimetterli ai richiedenti.
I certificati debbono portare la marca ·da bollo prescritta dalla
Legge.
La. corrispondenza dèi richiedenti viene conservata dall'Uffioio
Economato per il periodo di- tre anni.
Una copia autentica di ogni certificato sarà conservata presso
il
Gabinetto o Laboutorio che lo ha rilasciato.
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