

ART.
8.
Al richiedente non viene fatta comunicazione del risultato della
.analisi o prova che a mezzo del certificato.
.
In nessun caso
il
certificato dell'analisi o provjl sarà
comu~icato
a
terze persone.
ART.
9.
n
richiedente può avere una o più copie di ciascun certificato
previo corrispondente versamento delle spese di bollo e dei diritti
di Segreteria.
ART.
10.
I certificati non contengono apprezzamenti di indole peritale, ma
soltanto i risultati sperimentali ottenuti.
ABT. Il.
Di ciascun campione inviato ai Laboratori chimici una parte
viene conservata per sei mesi con le indicazioni necessarie ad identi·
ficarlo.
Gli oggetti sperimentati non reclamati dai richiedenti entro un
mese dalla consegna del certificato divengono proprietà della Scuola.
ART. 12.
Le somme riscosse per
il
servizio prove ed analisi effettuate da
ciascun Gabinetto o Laboratorio potranno essere ripartite o annual–
mente od anche trimestralmente nel corso dell'Esercizio e nel
se~uente
modo:
a)
una quota parte pari al 20
1o
all'Amministrazione della
Scuola a titolo di rimborso per le spese generali;
b)
una quota parte non superiore al 40
%
al personale addetto
al Gabinetto o Laboratorio secondo le deliberazioni che in merito
prenderà di volta in volta
il
Consiglio di Amministrazione della
Scuola su proposta del Direttore del Gabinetto o Laboratorio;
c) la parte residuale al Gabinetto o Laboratorio a titolo di
rimborso per le spese sostenute.
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17. - Annuario del Regio Polite<nleo di Torino.
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