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ART.

8.

Al richiedente non viene fatta comunicazione del risultato della

.analisi o prova che a mezzo del certificato.

.

In nessun caso

il

certificato dell'analisi o provjl sarà

comu~icato

a

terze persone.

ART.

9.

n

richiedente può avere una o più copie di ciascun certificato

previo corrispondente versamento delle spese di bollo e dei diritti

di Segreteria.

ART.

10.

I certificati non contengono apprezzamenti di indole peritale, ma

soltanto i risultati sperimentali ottenuti.

ABT. Il.

Di ciascun campione inviato ai Laboratori chimici una parte

viene conservata per sei mesi con le indicazioni necessarie ad identi·

ficarlo.

Gli oggetti sperimentati non reclamati dai richiedenti entro un

mese dalla consegna del certificato divengono proprietà della Scuola.

ART. 12.

Le somme riscosse per

il

servizio prove ed analisi effettuate da

ciascun Gabinetto o Laboratorio potranno essere ripartite o annual–

mente od anche trimestralmente nel corso dell'Esercizio e nel

se~uente

modo:

a)

una quota parte pari al 20

1o

all'Amministrazione della

Scuola a titolo di rimborso per le spese generali;

b)

una quota parte non superiore al 40

%

al personale addetto

al Gabinetto o Laboratorio secondo le deliberazioni che in merito

prenderà di volta in volta

il

Consiglio di Amministrazione della

Scuola su proposta del Direttore del Gabinetto o Laboratorio;

c) la parte residuale al Gabinetto o Laboratorio a titolo di

rimborso per le spese sostenute.

257 ..

••

17. - Annuario del Regio Polite<nleo di Torino.

.