

REGOLAMENTO PER LE PROVE ED ANALISI
PER IL PUBBLICO
Approvato dal Conaiglio di Ammini&trazione nella seduta del
22
novembre
1925
Modificato dal Consiglio di Ammini&trazione nella seduta del
30
maggio
1927
Modificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
2
marzo
1929
ART.
l.
I Gabinetti e Laboratori sperimentali annessi alla
R.
Scuola di
Ingegneria, subordinatamente alla loro funzione scientifica e didat·
tica; compiono anche i servizi di prove ed analisi per le pubbliche
amministrazioni· e per privati.
ART. 2.
La richiesta deve essere indirizzata alla Direzione della Scuola:
in essa il richiedente si dichiarerà pronto a pagare anticipatamente
la tariffa corrispondente alle determinazioni desiderate nonchè quelle
spese eventualmente incontrate per l'esecuzione delle prove e delle
analisi richieste.
ART. 3.
Le Amministrazioni sia pubbliche che private le quali, per la
frequenza delle richieste o per l'urgenza di avere certificati appena
redatti o per altre ragioni, ritengono preferihile
di
effettuare il paga·
mento delle somme di cui risultino in debito, trimestralmente, seme·
stralmente o. annualmente, possono essere accontentate semprechè
ne facciano richiesta e versino a titolo
di
deposito e garanzia quelle
somme che l'Amministrazione della Scuola di caso in caso fisserà,
in relazione al numero di analisi e prove in precedenza. richieste.
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