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REGOLAMENTO PER LE PROVE ED ANALISI

PER IL PUBBLICO

Approvato dal Conaiglio di Ammini&trazione nella seduta del

22

novembre

1925

Modificato dal Consiglio di Ammini&trazione nella seduta del

30

maggio

1927

Modificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

2

marzo

1929

ART.

l.

I Gabinetti e Laboratori sperimentali annessi alla

R.

Scuola di

Ingegneria, subordinatamente alla loro funzione scientifica e didat·

tica; compiono anche i servizi di prove ed analisi per le pubbliche

amministrazioni· e per privati.

ART. 2.

La richiesta deve essere indirizzata alla Direzione della Scuola:

in essa il richiedente si dichiarerà pronto a pagare anticipatamente

la tariffa corrispondente alle determinazioni desiderate nonchè quelle

spese eventualmente incontrate per l'esecuzione delle prove e delle

analisi richieste.

ART. 3.

Le Amministrazioni sia pubbliche che private le quali, per la

frequenza delle richieste o per l'urgenza di avere certificati appena

redatti o per altre ragioni, ritengono preferihile

di

effettuare il paga·

mento delle somme di cui risultino in debito, trimestralmente, seme·

stralmente o. annualmente, possono essere accontentate semprechè

ne facciano richiesta e versino a titolo

di

deposito e garanzia quelle

somme che l'Amministrazione della Scuola di caso in caso fisserà,

in relazione al numero di analisi e prove in precedenza. richieste.

•. ..

255

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