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Collegio, tanto per la condotta, quanto per gli esami; non

che a quelle che concernano i corsi ai quali siansi inscritti

o come studenti o come uditori.

Art. 21. - Le deliberazioni del Consigliò suddetto circa

la privazione del posto gratuito, e la perdita di una parte

della pensione per più di due mesi, saranno riferite al Mi- .

nistro, a cui appartiene di decretare l'applicazione di queste

pene.

Art. 22. - Di ogni punizione si terrà nota in apposito

registro, e se ne darà sollecitamente avviso ai parenti del–

l'allievo a cui fu inflitta.

Art. 23. - Sul parere del Consiglio direttivo del Col–

legio si possono assegnare sussidii:

lo

Pel pagamento delle tasse universitarie agli al–

lievi poveri e di buona condotta, che negli esami speciali

si accostano alla distinzione determinata dall'art.

lO

del

Regolamento universitario 6 ottobre 1868;

2· Agli allievi laureati più distinti, a mente dell'ar–

ticolo Il della Legge sovracitata.

Art. 24. - I richiami e le domande degli allievi sa–

ranno presentati al Rettore dell'Università, Presidente del

Consiglio direttivo del Collegio, il quale

li

sottoporrà al Con–

siglio stesso, e quindi, ove occorra li rassegnerà al Ministro.

Da queste disposizioni puossi rilevare quali siano i re–

quisiti che si richieggono e quali le discipline che si

YO–

gliono osservate per poter conseguire e conservare i be–

nefizi della generosa Istituzione, della quale ci indusse a

pubblicare questi

Cenni Storici

la speranza di non far opera

totalmente inutile.