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Collegio, tanto per la condotta, quanto per gli esami; non
che a quelle che concernano i corsi ai quali siansi inscritti
o come studenti o come uditori.
Art. 21. - Le deliberazioni del Consigliò suddetto circa
la privazione del posto gratuito, e la perdita di una parte
della pensione per più di due mesi, saranno riferite al Mi- .
nistro, a cui appartiene di decretare l'applicazione di queste
pene.
Art. 22. - Di ogni punizione si terrà nota in apposito
registro, e se ne darà sollecitamente avviso ai parenti del–
l'allievo a cui fu inflitta.
Art. 23. - Sul parere del Consiglio direttivo del Col–
legio si possono assegnare sussidii:
lo
Pel pagamento delle tasse universitarie agli al–
lievi poveri e di buona condotta, che negli esami speciali
si accostano alla distinzione determinata dall'art.
lO
del
Regolamento universitario 6 ottobre 1868;
2· Agli allievi laureati più distinti, a mente dell'ar–
ticolo Il della Legge sovracitata.
Art. 24. - I richiami e le domande degli allievi sa–
ranno presentati al Rettore dell'Università, Presidente del
Consiglio direttivo del Collegio, il quale
li
sottoporrà al Con–
siglio stesso, e quindi, ove occorra li rassegnerà al Ministro.
Da queste disposizioni puossi rilevare quali siano i re–
quisiti che si richieggono e quali le discipline che si
YO–
gliono osservate per poter conseguire e conservare i be–
nefizi della generosa Istituzione, della quale ci indusse a
pubblicare questi
Cenni Storici
la speranza di non far opera
totalmente inutile.