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mesi dell'anno accademico, cioè dallo novembre al finire
di luglio.
A quelli che prenderanno la laurea nell'agosto la pensione
sarà continuata fino alla metà del mese.
Agli allievi iscritti ai corsi speciali d'Istituti superiori
sarà accordata la detta pensione, anche per quel maggiore
spazio di tempo pel quale gli Istituti stessi rimanessero
aperti.
.
Art. 7.
r:
Uguale pensione di lire settanta mensuali
sarà corrisposta ancora durante le vacanze autunnali agli
allievi studenti di Medicina e Chirurgia, che in numero non
maggiore di sedici siano chiamati a prestar servizio in quel
tempo nell'Ospedale Maggiore di S. Giovanni Battista in
Torino.
Art. 8. - Quanto ai posti di fondazione privata, pei
quali sia pagata al Collegio una somma fissa, la pensione
sarà corrisposta in misura che non ecceda tale somma.
Art. 9. - La pensione sarà pagata agli allievi antici–
patamente, in principio d'ogni mese, e sotto le condizioni
stabilite dai seguenti articoli
IO,
11, 12, 13 e 14.
Art.
lO. -
Gli allievi titolari di un posto di fonda–
zione privata, addetti ai corsi liceali, potranno fare i propri
studi dove loro sembri pi ù conveniente.
Per altro non sarà loro accordata la pensione, se non
quando in ogni mese provino d'avervi lodevolmente atteso.
Quando poi non dimostrino di avere superato con felice
esito gli esami annuali, perderanno per l'anno successivo la
pensione.
.
Art. 11. - Gli allievi, ammessi a corsi . d'istruzione
superiore universitari o speciali, dovranno attendere ai loro
studi negli Istituti governativi esistenti nella città di Torino .
Art. 12. - Ognuno di questi allievi in principio del–
l'anno accademico sarà tenuto di presentarsi al Segretario
del Collegio, accompagnato da una persona che ne risponda,
ed alla quale si possa in ogni occasione aver ri corso; di–
chiarargli il proprio nome, cognome, patria, età, figliazione ;
indicando gli studi e l'anno di corso a cui
è
inscritto, non
che il proprio domicilio in Torino, e presentargli un certi-
Cenni storici,
ecc. - 14-.




