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C)
La perdita di un anno all'allievo, il quale senza
legittima causa, prima che scada la sessione autunnale, non
avrà superati con buon esito tutti gli esami speciali del
suo anno di corso, ovvero per due anni
li
abbia superati
con una votazione annuale inferiore in complesso ai sette
decimi dei punti, se allievo di scienze fisiche e matematiche,
ed agli otto decimi se appartiene ad altri corsi.
Questa pena potrà essere diminuita per quell'allievo,
il
quale, dopo aver fallito in uno degli esami speciali, nella
sessione estiva, lo avrà superato nella. sessione autunnale,
tenuto conto dei voti riportati in questa seconda prova, e
negli altri esami.
d)
La perdita del posto:
10
A quell'allievo che in più di due anni avrà otte–
nuto una votazione annuale complessivamente inferiore al
numero dei punti accennato nell'alinea
c;
,
2
0
A quell'allievo che nel corso de' suoi studi sia stato
rimandato in due ,esami speciali su materie diverse, e sulla
stessa materia; in questo secondo caso la pena potrà pure
essere mitigata con tener conto delle votazioni degli altri
suoi esami.
.
Art. 16. - Un esame dato prima dell'anno, a cui se–
condo
il
Regolamento della
Facoltà
o Scuola appartenga,
si considera come fatto in esso anno.
Art. 17. - Gli allievi i quali fossero incorsi nelle pene
di cui all'art. 15, non ne andranno immuni, quand'anche,
dopo uno o più anni di un corso di studi, sia loro data
facoltà di passare ad un altro corso.
Art. 18. - Le pene enumerate nell'articolo 15 si ap–
plicano a qualunque allievo, tanto dei corsi secondari, quanto
dei superiori,
il
quale non tenga una lodevole condotta, o
non osservi i Regolamenti in vigore.
Art. 19. - L'allievo che fosse privato del posto in
virtù dell'articolo precedente, non potrà più essere ammesso
a concorrere per nessun posto. .
Art. 20. - Gli allievi che siano incorsi nella perdita
temporaria della pensione, anche durante
il
tempo che scon–
tano la pena loro inflitta, sono soggetti' alle discipline del