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C)

La perdita di un anno all'allievo, il quale senza

legittima causa, prima che scada la sessione autunnale, non

avrà superati con buon esito tutti gli esami speciali del

suo anno di corso, ovvero per due anni

li

abbia superati

con una votazione annuale inferiore in complesso ai sette

decimi dei punti, se allievo di scienze fisiche e matematiche,

ed agli otto decimi se appartiene ad altri corsi.

Questa pena potrà essere diminuita per quell'allievo,

il

quale, dopo aver fallito in uno degli esami speciali, nella

sessione estiva, lo avrà superato nella. sessione autunnale,

tenuto conto dei voti riportati in questa seconda prova, e

negli altri esami.

d)

La perdita del posto:

10

A quell'allievo che in più di due anni avrà otte–

nuto una votazione annuale complessivamente inferiore al

numero dei punti accennato nell'alinea

c;

,

2

0

A quell'allievo che nel corso de' suoi studi sia stato

rimandato in due ,esami speciali su materie diverse, e sulla

stessa materia; in questo secondo caso la pena potrà pure

essere mitigata con tener conto delle votazioni degli altri

suoi esami.

.

Art. 16. - Un esame dato prima dell'anno, a cui se–

condo

il

Regolamento della

Facoltà

o Scuola appartenga,

si considera come fatto in esso anno.

Art. 17. - Gli allievi i quali fossero incorsi nelle pene

di cui all'art. 15, non ne andranno immuni, quand'anche,

dopo uno o più anni di un corso di studi, sia loro data

facoltà di passare ad un altro corso.

Art. 18. - Le pene enumerate nell'articolo 15 si ap–

plicano a qualunque allievo, tanto dei corsi secondari, quanto

dei superiori,

il

quale non tenga una lodevole condotta, o

non osservi i Regolamenti in vigore.

Art. 19. - L'allievo che fosse privato del posto in

virtù dell'articolo precedente, non potrà più essere ammesso

a concorrere per nessun posto. .

Art. 20. - Gli allievi che siano incorsi nella perdita

temporaria della pensione, anche durante

il

tempo che scon–

tano la pena loro inflitta, sono soggetti' alle discipline del