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Gli aspiranti ai posti delle fondazioni Regia, Dionisio ed
a quello fondato coi risparmi della fondazione Martini de–
vono aver compiuto
il
corso degli studi liceali.
Possono invece aspirare ai posti della fondazione Ghi–
slieri gli stud enti che avranno ottenuto, prima degli esami
di concorso,
il
certificato di Licenza ginnasiale, salvo che
concorrano per lo studio di Lettere e Filosofia, di Storia
naturale, di Scienze fisiche e chimiche, per cui bisogna aver
a)
Per un mese quando senza plau sibile motivo . . . . non
superi la prova degli esami Universitarj almeno a pieni voti legali;
b)
Per du e mesi quando senza legittimo motivo non subis ca gli
esami prima del 15 agosto
j
c)
Per un anno, quando, an che senza legittimo motivo, non si
presenti egli esami neppure al novembre successivo, e nei casi di ri–
mando da un esame annuo o di replicata approvazione a sola pluralità.
d)
Per sempre qua ndo per due volte sia rimandato all'esame
annuale e più di due volte superi gli esami a sola pluralità.
Inoltre va soggetto alla perdita parziale o totale della pensione per
mancamenti nella condotta morale e nell'osservanza delle discipline
secondo i casi previsti nel regolamento del Collegio, il quale
è
da ap–
provarsi con decr eto reale.
Art.
S.IlConsiglio collegiale del Collegio Carlo Alberto
è
chia–
mato a pronunciare intorno alla privazione del godimento di un posto
gratuito nei casi indicati nei §§ A e B non che in quelli specificati
dall'accennato regolamento, salvo sempre il ricorso al Ministro.
Negli altri casi spetta al Ministro di deliberare pr evio l'avviso dello
stesso Consiglio Collegiale.
ART. 9. Un giovane decaduto dal benefizio di un posto gratuito
non può più aspirarvi.
ART.
lO.
Cessano di godere la pensione del Collegio quei giovani
che vengono provveduti di alloggio e vitto in qual che regio o pubblico
stabilimento, od ott engano un pubblico impiego al qual e sia annesso
uno stipendio.
ART. 11. Risultando delle economie sul bilancio particolare del
Collegio può assegnarsi un sussidio an nuo per perfezionare i loro studj
o nell'interno dello Stato od an che all' estero ai giovani laureati più
distinti fra gli alunni di esso, non che a quelli che, presentatisi al con-
. corso, vinsero il posto, e tuttavia non ne fruirono in cons eguenza del
disposto del precedente art. 6.
Agli alunni del Collegio può anche accordarsi la facolt à di prolun–
gare non più di due anni consecutivi alla laurea -la loro dimora nello
stesso Collegio. - Ordiniamo al .....