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nella seconda quindicina del mese di luglio in Torino per
gli aspiranti delle Antiche Provincie continentali, ed in Ca–
gliari, od in Sassari per quelli della Sardegna.
Per quanto riguarda
il
conferimento dei posti delle altre
fondazioni, sono osservate le disposizioni contenute negli
statuti organici delle medesime (veggasi alle relative fon–
dazioni).
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Producano gli attestati di aver compiuto il corso degli studj
secondarj fino alla Filosofia inclusivamente (ora Liceo) e di averne su–
perato gli esami.
2° Facciano constare con attestazione dal Consiglio delegato dei
luoghi di nascita e della dimora della propri a famiglia e della ristretta
fortuna di questa.
. 3° Riportino una fede di buona condotta dal Consiglio del Col–
legio in cui compirono i due ultimi anni di corso ; o se provenienti da
scuola privata, presentino un attestato del Sindaco e del Provveditore
del Comune in cui negli ultimi due anni ebbero domicilio.
ART.
2. Ogni anno è aperto un esame di concorso ai posti resi
vacan ti in quei capo luoghi di provincia che saranno designati per De–
creto Reale.
ART.
3. Una Giunta esamina trice centrale, a cui sono trasmessi
i
lavori in iscritto dei concorrenti ed
i
risultati dell' esame verbale deter–
mina i gradi di merito fra di essi.
AHT.
4. L'esame verbal e sarà pubblico .
Esso si darà sulle materie dei lavori in iscritto, e sopra quesiti
estratti a sorte, che però l'esaminatore, interrogando, svolgerà come
crede più conveniente.
ART.
5. Il Consiglio Superiore di pub blica istruzion e, esaminati
tutti i titoli, pronunzi a pel conferimento dei posti ai concorrenti più
meritevoli, tenendo conto, a parit à di voti riportati da questi, del mag–
gior grado di ristretta fortuna.
Non si farà però luogo al giudizio di merito relativo, qualora nes–
suno dei concorrenti nello squittinio dei suoi esami sia annoverato fra
gli ottimi od almeno fra i buoni.
ART.
6. Gli studenti, la cui famiglia abbia dimora stabile nelle
città ove ha sede una Università di studj, non possono, per attendere
alle scienze ivi insegnate, fruire del beneficio di un posto gratuito,
fuorchè nel caso che per assoluta deficienza di mezzi non possano in–
traprendere una carri era di studj.
ART.
7. Uno stu dente ammesso a godere il beneficio di un posto
gratuito, è privato di esso nei casi infra espressi :