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- 203-

nella seconda quindicina del mese di luglio in Torino per

gli aspiranti delle Antiche Provincie continentali, ed in Ca–

gliari, od in Sassari per quelli della Sardegna.

Per quanto riguarda

il

conferimento dei posti delle altre

fondazioni, sono osservate le disposizioni contenute negli

statuti organici delle medesime (veggasi alle relative fon–

dazioni).

10

Producano gli attestati di aver compiuto il corso degli studj

secondarj fino alla Filosofia inclusivamente (ora Liceo) e di averne su–

perato gli esami.

2° Facciano constare con attestazione dal Consiglio delegato dei

luoghi di nascita e della dimora della propri a famiglia e della ristretta

fortuna di questa.

. 3° Riportino una fede di buona condotta dal Consiglio del Col–

legio in cui compirono i due ultimi anni di corso ; o se provenienti da

scuola privata, presentino un attestato del Sindaco e del Provveditore

del Comune in cui negli ultimi due anni ebbero domicilio.

ART.

2. Ogni anno è aperto un esame di concorso ai posti resi

vacan ti in quei capo luoghi di provincia che saranno designati per De–

creto Reale.

ART.

3. Una Giunta esamina trice centrale, a cui sono trasmessi

i

lavori in iscritto dei concorrenti ed

i

risultati dell' esame verbale deter–

mina i gradi di merito fra di essi.

AHT.

4. L'esame verbal e sarà pubblico .

Esso si darà sulle materie dei lavori in iscritto, e sopra quesiti

estratti a sorte, che però l'esaminatore, interrogando, svolgerà come

crede più conveniente.

ART.

5. Il Consiglio Superiore di pub blica istruzion e, esaminati

tutti i titoli, pronunzi a pel conferimento dei posti ai concorrenti più

meritevoli, tenendo conto, a parit à di voti riportati da questi, del mag–

gior grado di ristretta fortuna.

Non si farà però luogo al giudizio di merito relativo, qualora nes–

suno dei concorrenti nello squittinio dei suoi esami sia annoverato fra

gli ottimi od almeno fra i buoni.

ART.

6. Gli studenti, la cui famiglia abbia dimora stabile nelle

città ove ha sede una Università di studj, non possono, per attendere

alle scienze ivi insegnate, fruire del beneficio di un posto gratuito,

fuorchè nel caso che per assoluta deficienza di mezzi non possano in–

traprendere una carri era di studj.

ART.

7. Uno stu dente ammesso a godere il beneficio di un posto

gratuito, è privato di esso nei casi infra espressi :