

In caso di parità di menti, sarà prescelto
il
concorrente che di–
mostrerà di trovarsi in
cond~zioni
economiche più disagiate.
ART:
6. - · Possono concorrere ·al premio gli
alliev~
del 4" corso
di Ingegneria Industriale i qllali abbiano seguito il biennio propedeu–
tico ed il primo e secondo anno di appli.cazione senza interruzione al–
cuna, abbiano superati annualmente tutti
gli
esami prescritti dal piano
degli stu!li nelle
s~ssioni
normali (estiva ed autunnale) e non siano
mai stati dichiarati respinti o ritirati in alcun esame dei primi due
anni di applicazione, nè siano incorsi in punizioni disciplinari.
ÀRT.
7. - Il premio viene conferito, . dopo la chiusura della ses- .
sione autunnale di esami, dal Consiglio .di Facoltà, con deliberazione
soggetta a ratifica da parte del Consiglio d'Amministrazione.
La deliberazione di assegnazione del premio e quella di ratifica
della stessa sono inappellabili.
ART.
8. - Ove
il
premio non sia conferito, il suo ·ammontare
· andrà ·in aumento del. capitale ovvero sarà messo a concorso con il
premio dell'anno o degli anni successivi,
Premi
<<
Carl.o Cannone
>>
(di lorde
L.
3000 circa ciascuno) .
ART.
l. - E' istituita presso la
R.
Scuola d'Ingegneria di Torino
la Fondazione <<Carlo
Cannon~
».
ART.
2. -
Il capitale della Fondazione ammonta a lìre
120.000,
delle quali lire
100.000
versate alla
R.
Scuola d'Ingegneria di Torino
dal comm. Carlo
Cannon~
sotto forma di titoli del Consolidato 5
%
(Prestito Nazionale) e lire
20.000
costituite dagli interessi di detto
capitale.
La predetta somma di lire
120.000
è stata convertita in due titoli
nominatiVi intestati alla
R.
Scuola d'Ingegneria di Torino, con anno–
tazione di vincolo a favore delle Borse di studio
«
Cado Cannone
».
ART.
3. - Oggetto della Fondazione è di conferire ogni ·anno a due
neo ingegneri italiani, laureatisi nella Scuola dui'ante la sessione estiva
od autunnale di esami di laurea, N.
2
Borse di studio di lorde lire
3000
circa ciascuna onde dar loro modo di
frequent~re
uno dei corsi annuali
di perfezionamento che vengono tenuti presso la Scuola stessa.
ART.
4. - I neo laureati di cui sbpra che inten.dono concprrere
ad una Borsa di studio sono tenuti a presentare domanda, su carta
bollata da lire 4, al Direttore della Scuola entro quindici
gi~rni
dalla
data nella quale ebbe luogo l'ultimo esaine di laurea della ·sessione
autunnale. Gli aspiranti dovranno dimostrare di ave1· compiuto nella
Scuola
il
triennio di applicazione senza interruzione alcuiìa, di non
essere mai
s~ati
dichiarati ritirati o respinti in aleun esame del triennio
anzidetto, di non essere incorsi in punizioni disciplinari e
di
avere
seguito
il
qullito·corso nell'anno scolastico in cui conseguirono la laurea.
.. ...
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