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In caso di parità di menti, sarà prescelto

il

concorrente che di–

mostrerà di trovarsi in

cond~zioni

economiche più disagiate.

ART:

6. - · Possono concorrere ·al premio gli

alliev~

del 4" corso

di Ingegneria Industriale i qllali abbiano seguito il biennio propedeu–

tico ed il primo e secondo anno di appli.cazione senza interruzione al–

cuna, abbiano superati annualmente tutti

gli

esami prescritti dal piano

degli stu!li nelle

s~ssioni

normali (estiva ed autunnale) e non siano

mai stati dichiarati respinti o ritirati in alcun esame dei primi due

anni di applicazione, nè siano incorsi in punizioni disciplinari.

ÀRT.

7. - Il premio viene conferito, . dopo la chiusura della ses- .

sione autunnale di esami, dal Consiglio .di Facoltà, con deliberazione

soggetta a ratifica da parte del Consiglio d'Amministrazione.

La deliberazione di assegnazione del premio e quella di ratifica

della stessa sono inappellabili.

ART.

8. - Ove

il

premio non sia conferito, il suo ·ammontare

· andrà ·in aumento del. capitale ovvero sarà messo a concorso con il

premio dell'anno o degli anni successivi,

Premi

<<

Carl.o Cannone

>>

(di lorde

L.

3000 circa ciascuno) .

ART.

l. - E' istituita presso la

R.

Scuola d'Ingegneria di Torino

la Fondazione <<Carlo

Cannon~

».

ART.

2. -

Il capitale della Fondazione ammonta a lìre

120.000,

delle quali lire

100.000

versate alla

R.

Scuola d'Ingegneria di Torino

dal comm. Carlo

Cannon~

sotto forma di titoli del Consolidato 5

%

(Prestito Nazionale) e lire

20.000

costituite dagli interessi di detto

capitale.

La predetta somma di lire

120.000

è stata convertita in due titoli

nominatiVi intestati alla

R.

Scuola d'Ingegneria di Torino, con anno–

tazione di vincolo a favore delle Borse di studio

«

Cado Cannone

».

ART.

3. - Oggetto della Fondazione è di conferire ogni ·anno a due

neo ingegneri italiani, laureatisi nella Scuola dui'ante la sessione estiva

od autunnale di esami di laurea, N.

2

Borse di studio di lorde lire

3000

circa ciascuna onde dar loro modo di

frequent~re

uno dei corsi annuali

di perfezionamento che vengono tenuti presso la Scuola stessa.

ART.

4. - I neo laureati di cui sbpra che inten.dono concprrere

ad una Borsa di studio sono tenuti a presentare domanda, su carta

bollata da lire 4, al Direttore della Scuola entro quindici

gi~rni

dalla

data nella quale ebbe luogo l'ultimo esaine di laurea della ·sessione

autunnale. Gli aspiranti dovranno dimostrare di ave1· compiuto nella

Scuola

il

triennio di applicazione senza interruzione alcuiìa, di non

essere mai

s~ati

dichiarati ritirati o respinti in aleun esame del triennio

anzidetto, di non essere incorsi in punizioni disciplinari e

di

avere

seguito

il

qullito·corso nell'anno scolastico in cui conseguirono la laurea.

.. ...

176

.~

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