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c senza formalit.1. di atti, strepito e figura di giudizio, li loro titoli primordiali, le inve–
c stiture per lungo tempo ottenute, sentito, nelle sue conclusioni, il procuratore generale;
onosca, dichiari e decida sopra la validità o invalidità, sussistenza od insussistenza di
elette on essioni . ,
Non valeva il possesso di buona fede, non valeva l'acquiescenza del Governo, non
valeva la c1iu turna prescrizione; valeva il volere:
q/lia 110mÙter leo.
Anzi, a renùerne pitl od iosa l'esecuzione, l'obbligo nei possessori di dimostrare che
le somme, per avventura sborsate per acquistarli, fossero proprio andate in profltto del–
l'erario.
Anzi, a somiglianza delle diffamate
Camere di riunione
eli Luigi XIV, fu costituito
un Magistrato straordinario per conoscere queste vertenze.
E se poi si anelasse alla Camera dei Conti, la troviamo tutta rimpastata di persone
maneggevoli e devotissime. Disse lo Sclopis
(I)
che il popolo, non curie di giudici, ma le
chiamava
Cali/ere ardmti
ed in esse s'immolarono i diritti di gran parte degli ottocento
feudatari chiamati a render ragione.
Oltrepassai l'epoca della abolizione della feudalità
(I?
9 7) per quei predicati che su–
birono nuove vicende, dopo la restaurazione, o per quelli, onorari, che furono nuova–
mente conceduti.
(1)
Slor;1I del/n /egislnaiolli'
ilall'nlln.