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XlI-
IV.
Una novità introdusse il Comitato Esecutivo nel sistema della Giuria,
quale si era insino ad ora praticato , cioè il Giurì di r evisione. Questo
Ginr: di revisione, stabilito dall'art
39
delle disposizioni regolamentari
del detto Comitato e dall'm't 16 del Regolamento della Giurìa, ba per
ufficio di rivedere tu tti i reclami e di riformare, ove creda, i giudizi
clelia
Ginna
già confermati dal voto della Commissione delle Presi–
denze. La procedura di questo
Giurì
è indi cata in un manifesto del Co–
mit ato Esecutivo che qui met tiamo in Il ota
( Il.
La novità dell'istituzione
dest ò grave apprensione. In tutte le preceden ti Esposizioni il giudizio
dei Giurati fu tenuto sempre come definitivo.
Il
rirlnrlo a giudizio
provvisorio od a semplice proposta poteva tornare eli nocumento all'au–
torità della Giuria. E poteva inoltre suscitare eccessive speranze circa
la
fa cilità
di ottenere una riforma del detto ' giudizio.
È
certo che la
mente si porta subito col pensiero al numero dei reclami che può
essere infinito , perocchè
è
pur troppo difficile trovare chi si acqueti
al giudizio, quando con esso non gli si accorda il primo premio.
D'altra parte siccome ognuno sa che reclamando non perde il premio
conseguito, così ha in teresse a reclamar e perché spera col reclamo
di vincerne uno maggiore.
Senza entrare nell'esame dell'i stituzion e introdotta, diremo che
essa giovò prati cnrn ento a ritnccnre c n riformare alcuni giudizi senza
mu tare per nulla l'economia dei premi concessi dalla Giuria.
(I)
Norme pel Giurì di revisione.
Visti gli art. 3\J c seguenti delle Disposizion i Hegolamen tarie per la costituzione della
Giuria e 16 del Hegolamen to per
i
Giurati d'accordo colla Presiden za Generale del Giurì si
è
'stabilito quanto seguo:
.
Ciascun Espositore potrà avere notizia della proposta di premiazione che lo concernesse
rivolgendosi agli Uffici del Comitato, dal 14 a tutto
il
19 ottobre.
l reclami 'che gli Espositori l'l'E'desse ro di poter fare con tro le decisioni delle Commissioni
dei Giurati, saranno proposti in iscritto ed inoltrat i alla Segreteria del Comitato Esecutivo a
tu tto
il
?O ot tobre.
II
Giurì
di revisione potrà nei casi , in cui lo crede conveniente, richiamare le relazioni
delle Commissioni, richiedere nuov i docnmenti, interrogare lo stesso reclamante e pronun–
cierà
quindi il suo voto motivato o confermando le decisioni delle Commissioni, o modifican–
dole in que l modo che
crederà
più conforme a
verità
e giustizia.
Il Giuri di revisione decide a maggioranza relat iva e coll' in tervento almeno di sei dei
suoi Membri ; delle sile decisioni donà far risultare con un processo verbale firmato dal
. Presidente e dal Segretario.