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XlI-

IV.

Una novità introdusse il Comitato Esecutivo nel sistema della Giuria,

quale si era insino ad ora praticato , cioè il Giurì di r evisione. Questo

Ginr: di revisione, stabilito dall'art

39

delle disposizioni regolamentari

del detto Comitato e dall'm't 16 del Regolamento della Giurìa, ba per

ufficio di rivedere tu tti i reclami e di riformare, ove creda, i giudizi

clelia

Ginna

già confermati dal voto della Commissione delle Presi–

denze. La procedura di questo

Giurì

è indi cata in un manifesto del Co–

mit ato Esecutivo che qui met tiamo in Il ota

( Il.

La novità dell'istituzione

dest ò grave apprensione. In tutte le preceden ti Esposizioni il giudizio

dei Giurati fu tenuto sempre come definitivo.

Il

rirlnrlo a giudizio

provvisorio od a semplice proposta poteva tornare eli nocumento all'au–

torità della Giuria. E poteva inoltre suscitare eccessive speranze circa

la

fa cilità

di ottenere una riforma del detto ' giudizio.

È

certo che la

mente si porta subito col pensiero al numero dei reclami che può

essere infinito , perocchè

è

pur troppo difficile trovare chi si acqueti

al giudizio, quando con esso non gli si accorda il primo premio.

D'altra parte siccome ognuno sa che reclamando non perde il premio

conseguito, così ha in teresse a reclamar e perché spera col reclamo

di vincerne uno maggiore.

Senza entrare nell'esame dell'i stituzion e introdotta, diremo che

essa giovò prati cnrn ento a ritnccnre c n riformare alcuni giudizi senza

mu tare per nulla l'economia dei premi concessi dalla Giuria.

(I)

Norme pel Giurì di revisione.

Visti gli art. 3\J c seguenti delle Disposizion i Hegolamen tarie per la costituzione della

Giuria e 16 del Hegolamen to per

i

Giurati d'accordo colla Presiden za Generale del Giurì si

è

'stabilito quanto seguo:

.

Ciascun Espositore potrà avere notizia della proposta di premiazione che lo concernesse

rivolgendosi agli Uffici del Comitato, dal 14 a tutto

il

19 ottobre.

l reclami 'che gli Espositori l'l'E'desse ro di poter fare con tro le decisioni delle Commissioni

dei Giurati, saranno proposti in iscritto ed inoltrat i alla Segreteria del Comitato Esecutivo a

tu tto

il

?O ot tobre.

II

Giurì

di revisione potrà nei casi , in cui lo crede conveniente, richiamare le relazioni

delle Commissioni, richiedere nuov i docnmenti, interrogare lo stesso reclamante e pronun–

cierà

quindi il suo voto motivato o confermando le decisioni delle Commissioni, o modifican–

dole in que l modo che

crederà

più conforme a

verità

e giustizia.

Il Giuri di revisione decide a maggioranza relat iva e coll' in tervento almeno di sei dei

suoi Membri ; delle sile decisioni donà far risultare con un processo verbale firmato dal

. Presidente e dal Segretario.