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signoria della persona agente : e la costruzione

così condotta e chiusa, s’ebbe, tanto parvero fermi

e resistenti gli istituti ordinati, come una consa­

crazione d’ immutabilità. I legislatori poi, molto

sacrificarono a questa resistenza dei giuristi ad

innovazioni gravi degli schemi fissati, e talvolta,

quando spinti da necessità la vinsero, la forza di

reazione li condusse oltre il segno : così, dominati

a volte dall’obbedienza passiva a principi giuri­

dici tradizionali, eccitati a volte da sentimento

eccessivo di ribellione, resero più acuto il dissidio

tra la scienza e l ’arte giuridica, considerata spe­

cialmente nella sua funzione legislativa.

Se il giurista puro, anche per un istante

obliasse che il diritto è

relazione

, è fenomeno

della vita sociale, e perciò, o volesse serbare in­

tatta la costruzione logica fissata, o volesse spin­

gerla oltre i termini della realità, il legislatore

non dovrebbe egli dimenticarlo. E l ’averlo dimen­

ticato indusse ad attribuire alla concezione del

diritto quel che è o potrebbe essere difetto del­

l'opera legislativa: ed il diritto privato odierno

vien perciò detto da molti eredità non buona del

diritto romano, al quale si fa carico di essersi

svolto attorno al criterio ordinatore dell’egoismo

individuale. Critica ingiusta: quando pur sia vero

che la legge non rispecchi le condizioni sociali

del momento, ciò non significa certo che il con­

cetto del diritto sia «

individuale

»: è l ’ arte che