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signoria della persona agente : e la costruzione
così condotta e chiusa, s’ebbe, tanto parvero fermi
e resistenti gli istituti ordinati, come una consa
crazione d’ immutabilità. I legislatori poi, molto
sacrificarono a questa resistenza dei giuristi ad
innovazioni gravi degli schemi fissati, e talvolta,
quando spinti da necessità la vinsero, la forza di
reazione li condusse oltre il segno : così, dominati
a volte dall’obbedienza passiva a principi giuri
dici tradizionali, eccitati a volte da sentimento
eccessivo di ribellione, resero più acuto il dissidio
tra la scienza e l ’arte giuridica, considerata spe
cialmente nella sua funzione legislativa.
Se il giurista puro, anche per un istante
obliasse che il diritto è
relazione
, è fenomeno
della vita sociale, e perciò, o volesse serbare in
tatta la costruzione logica fissata, o volesse spin
gerla oltre i termini della realità, il legislatore
non dovrebbe egli dimenticarlo. E l ’averlo dimen
ticato indusse ad attribuire alla concezione del
diritto quel che è o potrebbe essere difetto del
l'opera legislativa: ed il diritto privato odierno
vien perciò detto da molti eredità non buona del
diritto romano, al quale si fa carico di essersi
svolto attorno al criterio ordinatore dell’egoismo
individuale. Critica ingiusta: quando pur sia vero
che la legge non rispecchi le condizioni sociali
del momento, ciò non significa certo che il con
cetto del diritto sia «
individuale
»: è l ’ arte che