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qui fallirebbe al suo scopo, non la scienza. Ora,
del modo di porre in accordo la scienza e l ’arte
giuridica, il diritto romano è, e starà sempre
monumento insigne: il che non vuol dire che
si debba adattarlo alla società odierna in quelle
parti che son l ’ espressione di condizioni di vita
profondamente mutate. Non è forse tra i con
cetti elementarissimi ch’ esso pose, questo che il
diritto serve
agli uomini?
Non a ll’ uomo: agli
uomini, a ll’uomo associato, perchè non è pura
manifestazione di volontà o d’ interesse indivi
duale, bensì di ta l volontà, di questo interesse,
coordinato al superiore interesse dell’associazione:
e tal coordinamento è tutto affidato alla giusta
osservazione, al prudente discernimento del legis
latore, al quale spetta di misurare fin dove la
considerazione dell’elemento sociale nell’ ordine
giuridico, debba moderare ma non sopprimere i
fattori occorrenti a ll’esistenza, a ll’azione indipen
dente dell’individuo. Così, quando rispetto a ll’or
dinamento del lavoro umano, si chiede che il
potere sociale imponga il riposo domenicale, la
limitazione della giornata di lavoro, la fissazione
del tipo del contratto agrario, e d’ altra parte si
afferma che i diritti assoluti della libertà indivi
duale e della proprietà a ciò s’oppongono, la con
traddizione non è giuridica: il diritto per l ’entità
sua, per la natura dell’ associazione ch’ è la sua
ragion di essere, non è la semplice estrinseca