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qui fallirebbe al suo scopo, non la scienza. Ora,

del modo di porre in accordo la scienza e l ’arte

giuridica, il diritto romano è, e starà sempre

monumento insigne: il che non vuol dire che

si debba adattarlo alla società odierna in quelle

parti che son l ’ espressione di condizioni di vita

profondamente mutate. Non è forse tra i con­

cetti elementarissimi ch’ esso pose, questo che il

diritto serve

agli uomini?

Non a ll’ uomo: agli

uomini, a ll’uomo associato, perchè non è pura

manifestazione di volontà o d’ interesse indivi­

duale, bensì di ta l volontà, di questo interesse,

coordinato al superiore interesse dell’associazione:

e tal coordinamento è tutto affidato alla giusta

osservazione, al prudente discernimento del legis­

latore, al quale spetta di misurare fin dove la

considerazione dell’elemento sociale nell’ ordine

giuridico, debba moderare ma non sopprimere i

fattori occorrenti a ll’esistenza, a ll’azione indipen­

dente dell’individuo. Così, quando rispetto a ll’or­

dinamento del lavoro umano, si chiede che il

potere sociale imponga il riposo domenicale, la

limitazione della giornata di lavoro, la fissazione

del tipo del contratto agrario, e d’ altra parte si

afferma che i diritti assoluti della libertà indivi­

duale e della proprietà a ciò s’oppongono, la con­

traddizione non è giuridica: il diritto per l ’entità

sua, per la natura dell’ associazione ch’ è la sua

ragion di essere, non è la semplice estrinseca