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zione dell’ arbitrio individuale. Vero, c h e consi
derazioni di ordine economico possono sconsigliare
il legislatore dal l'accogliere mutazioni chieste non
dai bisogni sociali, sibbene dal desiderio di pochi,
o dai sogni di molti; ma quando lo stato dell’as
sociazione realmente le esiga, non si può respin
gerle in nome d’ idee giuridiche tradizionali. A l
trimenti, ben lungi dal conservare g li istituti, si
alimenta contro di essi il soffio odioso della rea
zione, che nella forza sua non ha criterio e
misura.
Cosicché, non la costruzione sociologica oppri
mente l ’ individuo tino a farlo scomparire nella
considerazion del gruppo: non il socialismo, che
su tal concetto contraddicente alla natura del
l ’ uomo e della società costruisce il sogno dell’ in
tero rinnovamento dell’ umanità, si potranno mai
imporre al giurista; il quale ben sa che il diritto
dell’ associazione deve necessariamente entrare
nella composizione di ogni ordinamento giuridico,
e prevalervi se il supremo bisogno della società
lo richiegga. Ma vero è del pari, che questa dot
trina sociologica, e questo movimento socialistico,
cui il giurista non può consentire, rendono un
gran servigio alla scienza ed a ll’ arte giuridica:
la sociologia ha richiamato gli studiosi della
scienza del diritto alla necessità di valutare ir,
ogni istituto l ’elemento sociale, ha liberato l ’idea
del diritto dalle astrazioni puramente metafisiche,