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zione dell’ arbitrio individuale. Vero, c h e consi­

derazioni di ordine economico possono sconsigliare

il legislatore dal l'accogliere mutazioni chieste non

dai bisogni sociali, sibbene dal desiderio di pochi,

o dai sogni di molti; ma quando lo stato dell’as­

sociazione realmente le esiga, non si può respin­

gerle in nome d’ idee giuridiche tradizionali. A l ­

trimenti, ben lungi dal conservare g li istituti, si

alimenta contro di essi il soffio odioso della rea­

zione, che nella forza sua non ha criterio e

misura.

Cosicché, non la costruzione sociologica oppri­

mente l ’ individuo tino a farlo scomparire nella

considerazion del gruppo: non il socialismo, che

su tal concetto contraddicente alla natura del­

l ’ uomo e della società costruisce il sogno dell’ in­

tero rinnovamento dell’ umanità, si potranno mai

imporre al giurista; il quale ben sa che il diritto

dell’ associazione deve necessariamente entrare

nella composizione di ogni ordinamento giuridico,

e prevalervi se il supremo bisogno della società

lo richiegga. Ma vero è del pari, che questa dot­

trina sociologica, e questo movimento socialistico,

cui il giurista non può consentire, rendono un

gran servigio alla scienza ed a ll’ arte giuridica:

la sociologia ha richiamato gli studiosi della

scienza del diritto alla necessità di valutare ir,

ogni istituto l ’elemento sociale, ha liberato l ’idea

del diritto dalle astrazioni puramente metafisiche,