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E i due concetti, rappresentano ognuno l ’esa­

gerazione difettosa di un’ idea ch’ è pur giusta: il

socialistico rimprovera a ll’ individualista la nes­

suna o l ’esigua considerazione dovuta al vincolo

sociale, che a ll’uomo è termine necessario di esi­

stere, ma eccede nel misurare questo estremo, fino

ad assorbire l ’ individuo nella società: l ’ ind ivi­

dualista p o i, considerando ne ll’ azion dell’ indi­

viduo la sola volontà cosciente, trascura oltremodo

l ’elemento sociale. Ma non deve trascurarlo il

giurista: il quale, se della concezion socialistica

ha ripugnanza perchè il diritto è potere, e questo

è della persona che opera, ben sa che il diritto

come ragion di agire dev’essere valutato tra chi

lo pretende e chi deve osservarlo, onde la relazion

giuridica è necessariamente per sè relazione so­

ciale. V ana discussione parrebbe dunque questa

se il criterio individuale od il sociale debbano

dominare nel diritto, perchè individuale e sociale

in pari tempo, è, e per la natura delle cose deve

essere, l ’ ordinamento giuridico: vana, se non

fosse invece ben viva. E convien dire, che a ren­

derla più acuta, hanno concorso un metodo non

scientifico di studi, e l ’ opera spesso mal destra

dei legislatori. G li studiosi del diritto, special-

mente quelli del diritto privato, riducendo a si­

stema

1

’ organismo componente la lor scienza, e

tutto riducendo al concetto di «

potere

» il con­

tenuto dell’ idea giuridica, troppo concessero alla