

25
E i due concetti, rappresentano ognuno l ’esa
gerazione difettosa di un’ idea ch’ è pur giusta: il
socialistico rimprovera a ll’ individualista la nes
suna o l ’esigua considerazione dovuta al vincolo
sociale, che a ll’uomo è termine necessario di esi
stere, ma eccede nel misurare questo estremo, fino
ad assorbire l ’ individuo nella società: l ’ ind ivi
dualista p o i, considerando ne ll’ azion dell’ indi
viduo la sola volontà cosciente, trascura oltremodo
l ’elemento sociale. Ma non deve trascurarlo il
giurista: il quale, se della concezion socialistica
ha ripugnanza perchè il diritto è potere, e questo
è della persona che opera, ben sa che il diritto
come ragion di agire dev’essere valutato tra chi
lo pretende e chi deve osservarlo, onde la relazion
giuridica è necessariamente per sè relazione so
ciale. V ana discussione parrebbe dunque questa
se il criterio individuale od il sociale debbano
dominare nel diritto, perchè individuale e sociale
in pari tempo, è, e per la natura delle cose deve
essere, l ’ ordinamento giuridico: vana, se non
fosse invece ben viva. E convien dire, che a ren
derla più acuta, hanno concorso un metodo non
scientifico di studi, e l ’ opera spesso mal destra
dei legislatori. G li studiosi del diritto, special-
mente quelli del diritto privato, riducendo a si
stema
1
’ organismo componente la lor scienza, e
tutto riducendo al concetto di «
potere
» il con
tenuto dell’ idea giuridica, troppo concessero alla