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Nel 1847, istituitosi il Supremo Magistrato di Cassazione, il
Siccardi fu chiamato a farne parte come uomo di alte virtù di
mente e di cuore e per istinto, per ingegno, ' per esperienza capace
di apprezzare e di esplicare le civili istituzioni che Re Carlo Alberto
largiva, quasi inconscia preparazione al gran mutamento che le ri–
forme e lo Statuto doveano portare nel civile e politico assetto
dello Stato.
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e' primi mesi di governo costituzionale, il Siccardi , sempre
pari a se stesso, degno dell'altissima rinomanza a cui era salito,
tenne eminenti uffizi e fu uno fra i sommi che il Governo pie–
montese, ne' suoi desideri di conciliazione, inviava presso
la
S. Sede
in missione speciale. Ciò accadeva nel settembre 1849:
la
missione
falli come le altre, non per colpa dell'inviato, ma per l'inflessibile
ostinazione della Corte Romana.
Addi 18 dicembre dell'anno stesso il conte Siccardi fu chiamato
a sedere ne' consigli della Corona come guardasigilli, ministro di
grazia e di giustizia ed in pari tempo nominato Senatore del
Regno.
In Parlamento rivelossi sommo oratore nella difesa di quelle
tanto contrastate e pur si benefiche leggi che da lui presero nome.
Sobria, concisa, efficace era
la
sua eloquenza che, con ardita ma
ben giusta metafora, fu detta eloquenza scultoria,
Tenerissimo essendo della eguaglianza civile e dello svolgersi
naturale delle istituzioni liberali; promosse tosto la presentazione
d'una legge d'abolizione dei privilegi ecclesiastici ed anzi tutto di
quello di tribunale speciale.
Il
Propongo all'approvazione vostra - diceva egli alla Camera
- un provvedimento ordinato a convertire in leggi alcuni canoni
già posti nello Statuto fondamentale e domandati dalla presente
condizione dei tempi. Vuole la nostra costituzione
la
egualità
delle
leggi per tutti i cittadini qualunque sia il titolo o il grado.
È
perciò
mestieri che
la
giustizia si derivi dal solo principe e nell' augusto
suo nome, venga ad ognuno, sia laico, sia ecclesiastico, ammini–
strata dai giudici che egli eleggc e che lo Statuto rende inamovi–
bili. Il togliere a' corpi morali, religiosi o secolari, facoltà di acqui–
stare e di accettar donazioni c lasciti
è
conforme alla civiltà de'
tempi ed al voto più volte manifestato in Parlamento; il rendere
civile
il
matrimonio
è
opera di savia legislazionc da non potersi
in un paese di liberi preterrnettere
» .