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lievo. La riduzione stessa poi cadrebbe intieramente sui

posti di fondazione regia, non potendosi mutare le sorti

delle fondazioni private "

(I).

" Bensì sotto forma di premio pot ersi aggiudicare agli al–

lievi di provata povertà e più distinti nello studio un au–

mento della pensione sulle possibili economie del Collegio,

che si prop orrebbe nella somma di L. 20 mensuali, ove

il

Ministero credesse di seguire questo concetto, portando così

a L.

90

mensuali la pensione per quelli di detti allievi, che

sugli esami dell'ultimo decorso anno avessero in media ri–

portato i 9[10 dei voti) e non meno di 8[10 in ogni ma–

teria se nella Facoltà di matemati ca, ed una media di fl[IO

e mezzo coi

9[10,

nelle singole materi e se in altra Facoltà. "

u

In quanto ad elevare infine

il

gra do di merito necessario

ad ottenere nel concorso

l'idoneità,

doversi anzitut to avver–

tire, che per i non pochi posti gratuit i delle fondazioni pri–

vate vi sono requi siti parti colari prefissi i quali riguard ano

a condizioni di luogo o di famiglia piuttost o che a prove

di studio) ed in questi casi non potersi che dare eseguimento

. alla volontà dei fondat ori ; per i posti poi regolati da dispo–

sizioni governa tive essere le prove del concorso, come si

ebbe in altra occasione a dimostrare, già abb astanza serie;

offrendo i giovani d'al tronde che al concorso si presentano

ormai un argoment o di speciale diligenza nella licenza liceale

da essi conseguita alla prima sessione di esami per poter

essere ammessi al concorso stesso. "

Rispondevagli a sua volta la pr efata S.

E.

che " r icono–

scendo giuste le sovraesposte considera zioni, app rovava le

conseguenti proposte sull' aumento della mensuale pensione

agli allievi più poveri e più meritevoli, e che per tanto lo

autorizzava aporie senz'altro ad effe tt o " (Le tte ra Ministe–

riale 27 maggio 1889).

(I) Ad alcun e delle quali (aggiungeremo noi) devesi se talvolta pare

che il Collegio non dia tu tti i fru tti desiderabili

j

alludiamo a quelle

fondazioni i cui posti a giovani prefer ibilmen te o per ciò solo si con–

feriscono che sono par enli o con terranei del fondat ore senza richieder

loro quelle prove d'i ngegno e di istruzione prescritte per gli alt ri allievi

del Collegio.