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Fenomeno generale dissi la concezion giuri­

dica: potrei ben dire che dei fenomeni sociali è

il più elementare, è quello ch’è presupposto fon­

damentale agli altri. Non ch’io voglia qui discu­

tere, o pur soltanto accennarlo, il vasto problema

della classificazion delle scienze: nè ch’io voglia

contraddire alle dottrine che di questi fatti sociali

assegnano la priorità nel tempo allo «

scambio

»:

od a quelle, che determinando il rapporto tra

l ’economia sociale ed il diritto, pongono il feno­

meno economico quale ragion generativa del giu­

ridico. Ben so che il diritto ha valore non come

costruzion metafisica, ma in quanto può dar

norma ad ogni modo di transazione sociale, e che

il bisogno, se determina il fatto economico, vi

atteggia il diritto in guisa che a tal necessità

non contraddica: e pure, ciò significa soltanto

che la legge dev’essere interpretata seguendone il

processo formativo, e rilevando perciò il momento

economico - sociale in cui è sorta; nè deve far

credere che il solo fenomeno economico debba

essere la ragion prima, immediata, degli istituti

attenenti al diritto privato ed al pubblico. Ohi può

impugnare che lo «

scambio

», per cui s’estrinseca

la necessità della vita sociale imposta a ll’uomo,

sia il fenomeno economico più remoto e più ge­

nerale"? Ma si potrà leggermente negare ch’ esso

sia preceduto da uno stato che lo prepara, e che

si riferisce alla condizion personale delle parti