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Fenomeno generale dissi la concezion giuri
dica: potrei ben dire che dei fenomeni sociali è
il più elementare, è quello ch’è presupposto fon
damentale agli altri. Non ch’io voglia qui discu
tere, o pur soltanto accennarlo, il vasto problema
della classificazion delle scienze: nè ch’io voglia
contraddire alle dottrine che di questi fatti sociali
assegnano la priorità nel tempo allo «
scambio
»:
od a quelle, che determinando il rapporto tra
l ’economia sociale ed il diritto, pongono il feno
meno economico quale ragion generativa del giu
ridico. Ben so che il diritto ha valore non come
costruzion metafisica, ma in quanto può dar
norma ad ogni modo di transazione sociale, e che
il bisogno, se determina il fatto economico, vi
atteggia il diritto in guisa che a tal necessità
non contraddica: e pure, ciò significa soltanto
che la legge dev’essere interpretata seguendone il
processo formativo, e rilevando perciò il momento
economico - sociale in cui è sorta; nè deve far
credere che il solo fenomeno economico debba
essere la ragion prima, immediata, degli istituti
attenenti al diritto privato ed al pubblico. Ohi può
impugnare che lo «
scambio
», per cui s’estrinseca
la necessità della vita sociale imposta a ll’uomo,
sia il fenomeno economico più remoto e più ge
nerale"? Ma si potrà leggermente negare ch’ esso
sia preceduto da uno stato che lo prepara, e che
si riferisce alla condizion personale delle parti