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tra cui s’effettua, al concetto cioè del «
dare per
ricevere
», alla relazion di credito ch’è contenuta
nell’atto1? Certo, si potrà ben dire, che nella storia
del fenomeno questa considerazione apparisce
come stato psicologico, non giuridico: e che im
porta? L a coscienza giuridica vi è di già rilevata,
c come eccita allo scambio, gli dà forza: sotto il
fatto economico l ’analisi trova dunque un feno
meno più remoto, il concetto di obbligazione, che
non bene ancor si delinea, ma che non è meno
presente alla coscienza individuale.
Perchè con la «
coscienza di sè
» ogni uomo ha
pure in sè la ragion del diritto ; il bisogno, il sen
timento della consociazione possono costringere
questa ragion giuridica individuale a subir l ’adat
tamento a ll’ambiente sociale, ma non la tolgono :
la temperano, la modificano nella finalità sua,
non la sopprimono. Lo stato della coscienza che
in sè si riflette, a sè si rivela, dà a ll’uomo la
prova del suo essere come persona, come soggetto
di diritto:
uomo,
sa ch’egli può dirigere l ’attività
sua verso i fini ch’ egli vuole;
persona,
sa che
questa possibilità a lui naturale, è un potere, una
signoria che toglie figura di
diritto
per la forza
che lo tutela, e che gli viene limitata nell’esten-
sion sua da un fatto che a lui è pur naturale,
la socialità.
A questa idea così elementare, si riduce pur
sempre la lotta che si combatte intorno l ’entità