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del fenomeno giuridico: o meglio, come questo è

fenomeno necessariamente sociale, intorno alla

questione più ampia della relazione ch’è tra l ’in­

dividuo e la società. L a nuova scienza (nuova

certo pel nome: se scienza si dub ita) ch’è la

sociologia, vòlta tutta a considerare la «

vita so­

ciale

», ed a determinare gli organi e le funzioni

dell’essere vivente che sarebbe la

società

, volle

considerare l ’individuo come unità semplicissima,

ch’esiste in quanto associato: onde la teoria, che

analogamente a quel che avviene della vita fisio­

logica, non l ’individuo per se, ma l ’individuo as­

sociato, il

gruppo

cioè, sia l ’unità prima, vera di

quest’organismo ch’è il

corpo sociale.

Posto il qual

concetto, s’ intende la nuova base scientifica che

n’ebbero le teorie socialistiche, che riducendo ogni

relazione dell’individuo ad una necessaria relazion

sociale asserirono non solo il predominio dell’in­

teresse collettivo sull’individuale, ma il naturale

assorbimento dell’individuale nel collettivo, onde

parrebbe che la considerazion dell’ individuo per

sè sia antisociale, perchè a ll’esistenza sua è la

società mezzo necessario. E la dottrina sociolo­

gica s’è ripercorsa nel campo giuridico: s’è fatta

questione d’ individualismo nel diritto, s’è chiesto

se g li istituti di diritto pubblico e privato non

siano dura manifestazione del sentimento brutal­

mente egoistico che avrebbe fin qui dominato il

governo dei fenomeni sociali, e da molte parti si

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