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del fenomeno giuridico: o meglio, come questo è
fenomeno necessariamente sociale, intorno alla
questione più ampia della relazione ch’è tra l ’in
dividuo e la società. L a nuova scienza (nuova
certo pel nome: se scienza si dub ita) ch’è la
sociologia, vòlta tutta a considerare la «
vita so
ciale
», ed a determinare gli organi e le funzioni
dell’essere vivente che sarebbe la
società
, volle
considerare l ’individuo come unità semplicissima,
ch’esiste in quanto associato: onde la teoria, che
analogamente a quel che avviene della vita fisio
logica, non l ’individuo per se, ma l ’individuo as
sociato, il
gruppo
cioè, sia l ’unità prima, vera di
quest’organismo ch’è il
corpo sociale.
Posto il qual
concetto, s’ intende la nuova base scientifica che
n’ebbero le teorie socialistiche, che riducendo ogni
relazione dell’individuo ad una necessaria relazion
sociale asserirono non solo il predominio dell’in
teresse collettivo sull’individuale, ma il naturale
assorbimento dell’individuale nel collettivo, onde
parrebbe che la considerazion dell’ individuo per
sè sia antisociale, perchè a ll’esistenza sua è la
società mezzo necessario. E la dottrina sociolo
gica s’è ripercorsa nel campo giuridico: s’è fatta
questione d’ individualismo nel diritto, s’è chiesto
se g li istituti di diritto pubblico e privato non
siano dura manifestazione del sentimento brutal
mente egoistico che avrebbe fin qui dominato il
governo dei fenomeni sociali, e da molte parti si
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