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indispensabili onde dare ad essa tutta la possibile

autorità morale e materiale necessaria alla maestà

della legge dal Corpo rappresentata, unico mezzo

atto a superare le svariate difficoltà che in tutti

i tempi ed in tutti gli ordinamenti sociali si frap­

pongono fra le leggi ed i cittadini.

Vittorio Amedeo II. il primo Re Sabaudo, nel

1691 istituì del funzionari di polizia giudiziaria

che chiamò « Giusdicenti », a disposizione dei

quali pose le forze di polizia che chiamavansi

allora « Famiglia di Giustizia », e durante il suo

breve Regno di Sicilia mantenne gli ordinamenti

precedenti. In Sardegna invece istituì il Corpo dei

Dragoni leggeri di Sardegna ch'ebbe a primo

Comandante il Conte Solaro del Borgo della Mo­

retta, corpo che partecipò valorosamente alla

celebre difesa di Cagliari nel 1723.

Il suo successore Carlo Emanuele III riordinò

le funzioni della polizia affidandone la gestione ai

Governatori ed emanando altresì un regolamento

al riguardo.

Vittorio Amedeo III nel 1782 istituì il Corpo

delle Guardie Urbane per la città di Torino,

mentre nel 1788, noi troviamo in Aosta una mi­

lizia urbana recante il nome di Carabinieri. È

questa la prima volta che un tal nome viene accor­

dato a truppe destinate al servizio di polizia e ciò

perchè prima di allora era stato dato a certi sol­

dati di fanteria leggera muniti di quel tipo di arma

da fuoco che chiamavasi « carabina » e che. impor­

tata dagli arabi in Ispagna. apparve nel XVI secolo

in Italia ed ebbe poscia largo impiego, finché

venne sostituita dal moschetto.

Nelle Regie Patenti del 31 maggio 1785. ema­

nate dal suaccennato Sovrano, leggesi al N. 5

quanto segue: «

In occasione di incontro dei soldati

delle nostre truppe con facinorosi o malviventi, ove

alcuno di questi all'intimazione di arrendersi facesse

resistenza, dichiariamo lecito olii detti soldati di

quello o quelli uccidere impunentemente ».

Questa tipica disposizione fa pensare ai non

lontani tempi nefasti in cui l'uso delle armi da

parte della forza pubblica costituiva un avveni­

mento da darsi in pasto ai partiti estremi con

March. Giuseppe Thaon di R tv ti di S. André

istitutore dall‘Arma dui Carabinieri

conseguenti provvedimenti cotanto lesivi alla

dignità della legge, al prestigio militare ed al

diritto di difesa.

Le parole di queste Regie patenti trovano,

dopo ben 142 anni di tumultuosa vita nazionale,

degnissima eco in queste pronunziate solenne­

mente dal Duce in un gran rapporto del 15 gen­

naio 1927: «

Che sia condotta una lotta senza quar­

tiere contro i delinquenti comuni verso i quali intendo

che i Carabinieri quando siano seriamente minacciati

facciano uso delle armi

».

Nel 1790 per ordine del Re. il Senato del Pie­

monte iniziava per la prima volta la pubblicazione

a stampa della « nota dei banditi » della quale

esiste tuttora traccia nell'archivio municipale di

Torino, nota completa con generalità, connotati

ed imputazioni.

Da ciò poi nacque la famosa « circolare dei

catturandi » dalla quale trasse origine l'attuale

« Bollettino delle ricerche ».

Con suo Regio Viglietto 2 agosto 1791 il Re

Vittorio Amedeo III emanava un «

Piano di stabi­

limento

» del Corpo militare della polizia nelle

provincie di Novara. Vigevano. Lomellina; isti­

tuzione che per l'articolo I del suddetto R. Vi-

glietto doveva chiamarsi Corpo militare.

A tale determinazione veniva indotto dalla

recrudescenza di reati in quelle provincie; è quindi

così che noi vediamo, alle altre acquisite caratte­

ristiche. confermare ufficialmente a questo corpo

di polizia la qualifica di corpo militare, requisito

indispensabile, non solamente

per

la disciplina

ed organizzazione della sua compagine interna,

ma sopratutto per il suo prestigio di fronte

all‘Esercito di cui veniva a far partÉ, all Autorità

di cui costituiva la forza esecutiva ed al paese del

quale diveniva la salvaguardia.

Nel novembre di detto anno il Sovrano atten­

deva al riordinamento del Vicariato di Torino,

e delle guardie civiche, che furono il nucleo delle

attuali guardie municipali, nonché all'istituzione

d uo drappello di arcieri con mansioni esecutive.

Neil aprile del 1793 Egli istituì inoltre per la

difesa delia città una milizia urbana di volontari

cui affidò anche l'ordine e la sicurezza interna

della capitale e che. sciolta nel giugno |}|

un mese dopo richiamata, sotto il nome d ii

reale dei volontari della Città di Torino»,

La rivoluzione francese costrinse Carbi

nuele IV a rifugiarsi nella ospitale SardepJ

francesi nel gennaio 1799 costituirono

Piemonte un corpo di Gendarmeria di||

tale, che però fu disciolto poco dopo, e eie

le truppe austro-russe del Generale

assunsero la tutela dell'ordine pubblico i

di Carlo Emanuele IV sotto gli ordini del |

presentante Marchese Carlo Francesco

Revel di Saint André, il chè durò fino aliai

e decisiva battaglia di Marengo dopo la q

Francia riprese il dominio del Piemonte.

Fu allora che il Generale Berthier. peri

del primo console Buonaparte. sciolta lai

urbana dei volontari. affidava a 4 battagliai

di fanteria e cavalleria il compito del seni

polizia, che poi, per effetto della legge deh

sulta di Governo 23 luglio 1800, vennero

tuiti da uno squadrone ed un battaglione

compagnie con un regolamento concertalo

segreteria di Governo e dal Ministro di polii*

nome di

« Gendarmeria piemontese».

Ma circa un anno dopo, tale Gendarme

cui personale era tutto piemontese, fu incorj

in quella francese pur continuando il sena

Piemonte fino alla restaurazione.

Esaminando l’estratto aei registri del (

tato di Governo della Repubblica Cisalpm

troviamo come con legge 1° Ventoso, ano

venisse determinata l'istituzione della Gl

meria nazionale, fissandone la composizioni,

ganizzazione e le norme di accettazione ed

zamento. l'amministrazione, i servizi di pi

la disciplina, le funzioni, i rapporti colle all

civili, con le forze armate e la guardia naz*

nonché l'ordine interno, le funzioni degli

J

i congedi, le pensioni, il servizio in teflf

guerra, l'uniforme ed armamento. Fra i XV

di cui si componeva tale legge, tipici soni

che al N. 103 svolge diffusamente il co

inviolabilità del domicilio e della liberti |