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dicati ad alcuno, perchè non eravi fra i concorrenti chi

riescisse a far prova della richiesta idoneità. rimanevano

vacanti, quantunque in altre provincie vi fossero stati pa–

recchi che si erano chiariti idonei.

A questi lamentevoli fatti si ovviò colla disposizione con–

tenuta nell'articolo l ° della detta legge, la quale fece pur

sì che venisse immediatamente a cessare un'altra enormezza :

l'esclusione sin qui tollerata delle Provincie Liguri da ogni

partecipazione al beneficio dei posti g ra tuiti di spettanza

dello Stato.

meno profittevole e giusta si appalesa la modificazione

per la quale venne ad essere libero

il

concorso per tutti

indistintamente i posti gratuiti. Per tal modo fu rimosso

il

pericolo che per conseguire il posto gratuito vincolato alla

scienza non sia costretto

il

giovine ad attendere a studi a

cui non propende, e per i quali è meno idoneo.

È

un gran

bene che siasi abbandonato finalmente

il

pensiero di rego–

lare lo svolgimento della professione ; perciocchè

è

pur

sempre la inutile e sovente la dannosa e molesta solleci–

tudine quella che spinge a farsi interpreti dei bisogni della

societ à, per sovvenirvi fittiziamente e con violenti mezzi,

quasi a questo non bastino , ed abbondevolmente gl'interessi

e le tendenze individuali (l).

Cogli articoli che vengono in appresso dal 2° al 5° si

provvide per

il

tempo e le sedi degli esami di concorso e

si st abilirono i principii che regolar devono tanto i mede–

simi quanto

il

conferimento dei posti gratuiti ; mantenendo

pur sempre pei concorrenti le due prove, scri tta ed oral e,

non osta nte il parere di non pochi, i quali opinavano che

quest 'ul tima si avrebbe dovuto abolire,

giacchè

è

di sua

natura incerta sempre, la misura della sua difficoltà. stando

tutta ed arbitrariamente nel volere degli esaminato ri; avendo

invece la maggioranza della Camera creduto che una prova

serva di controllo all'altra, e che con ambedue si abbia un

mezzo migliore di convincersi sul merito comparativo di

ciascun concorrente mant enne l'ordinamento precedente.

(1)

Atti citati del Parlamento Nazi onale,

pago 739.