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come anche di quegli allievi collegiali laureati che più si
distinsero durante il rispettivo corso ; statuendosi che dei
proprii fondi possa l'Istituto disporre per assegnare ai detti
giovani un sussidio annuo per perfezionare i loro studi o
nell'interno dello Stato, od anche all'estero, e stabilendos i
pur in esso che si possa agli allievi collegiali accordare la
facoltà di prolungare per un biennio consecutivo alla laurea
la. loro dimora in Collegio. Disposizione eccellentissima co–
desta perchè molti giovani, come osser vava il ministro Lanza,
i quali sono veramente poveri,
allorchè
sono laureati, non
si tro vano ancor a in grado di poter guadagna re di che vi–
vere, richiedendosi il più delle volte, purt roppo, dopo che
si è conseguita una laurea, anni ed anni prima di poter
avere un'occupazione lucrosa.
Mercè
questa disposizione,
pertanto, i giovani anzidetti avevano
il
vant aggio di essere
mant enuti ed alloggiati per due anni nel Collegio per po–
ter vi continuare durant e i medesimi i loro st udi) ed il Col–
legio ne poteva trarre un pr ofitto impiegandoli a ripetere
le materie insegnate nelle Scuole universitarie, agli allievi
del primo corso delle diverse Facoltà, per nominarii poi,
dando buona prova di loro, Ripetitori effettivi.. indi Prefetti.
Fatti questi primi passi, ri escivano facili gli alt ri, che do–
vevano aprir loro la via a più alt i e lucrosi impieghi
(l) .
Nello stesso mese che la legge votata dal Parlamento
ebbe la sanzione Reale, il cav. avv. Gaspare Cesano, pro–
fessore di Leggi, st imatissimo per la molta sua dottri na e
non minore
probità,
era chiamato con reale decreto a Go–
verna tore del Collegio; il t eologo Testa che ne faceva le
veci avendo chiesto di essere esonerato da ta le uffi cio.
Due regolament i furono in app resso approvati uno con
Regio decreto lO maggio) l'altro
il
lO ottob re 1858, dove
è
determinato il modo di interp retare la sovraeitata legge nella
sua esecuzione; si riferisce quello agli esami di concorso, e
alla agg iudicazione dei posti gratuit i; riflett e questo l' ordi–
nament o disciplinare del Collegio. A term ini del primo,
il
(I) V. alla Parte III test ualmente riprodotti gli ar ticoli che compon–
gono la legge di cui sovra.
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storici,
ecc. -
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