Table of Contents Table of Contents
Previous Page  109 / 232 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 109 / 232 Next Page
Page Background

- 97-

come anche di quegli allievi collegiali laureati che più si

distinsero durante il rispettivo corso ; statuendosi che dei

proprii fondi possa l'Istituto disporre per assegnare ai detti

giovani un sussidio annuo per perfezionare i loro studi o

nell'interno dello Stato, od anche all'estero, e stabilendos i

pur in esso che si possa agli allievi collegiali accordare la

facoltà di prolungare per un biennio consecutivo alla laurea

la. loro dimora in Collegio. Disposizione eccellentissima co–

desta perchè molti giovani, come osser vava il ministro Lanza,

i quali sono veramente poveri,

allorchè

sono laureati, non

si tro vano ancor a in grado di poter guadagna re di che vi–

vere, richiedendosi il più delle volte, purt roppo, dopo che

si è conseguita una laurea, anni ed anni prima di poter

avere un'occupazione lucrosa.

Mercè

questa disposizione,

pertanto, i giovani anzidetti avevano

il

vant aggio di essere

mant enuti ed alloggiati per due anni nel Collegio per po–

ter vi continuare durant e i medesimi i loro st udi) ed il Col–

legio ne poteva trarre un pr ofitto impiegandoli a ripetere

le materie insegnate nelle Scuole universitarie, agli allievi

del primo corso delle diverse Facoltà, per nominarii poi,

dando buona prova di loro, Ripetitori effettivi.. indi Prefetti.

Fatti questi primi passi, ri escivano facili gli alt ri, che do–

vevano aprir loro la via a più alt i e lucrosi impieghi

(l) .

Nello stesso mese che la legge votata dal Parlamento

ebbe la sanzione Reale, il cav. avv. Gaspare Cesano, pro–

fessore di Leggi, st imatissimo per la molta sua dottri na e

non minore

probità,

era chiamato con reale decreto a Go–

verna tore del Collegio; il t eologo Testa che ne faceva le

veci avendo chiesto di essere esonerato da ta le uffi cio.

Due regolament i furono in app resso approvati uno con

Regio decreto lO maggio) l'altro

il

lO ottob re 1858, dove

è

determinato il modo di interp retare la sovraeitata legge nella

sua esecuzione; si riferisce quello agli esami di concorso, e

alla agg iudicazione dei posti gratuit i; riflett e questo l' ordi–

nament o disciplinare del Collegio. A term ini del primo,

il

(I) V. alla Parte III test ualmente riprodotti gli ar ticoli che compon–

gono la legge di cui sovra.

C~/lIIi

storici,

ecc. -

7.