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nè essere ascritto a verun Ordine religioso; nemmeno era
ricevuto nel Collegio se il Vescovo di Pavia, o
il
Vicario
di esso, Ab. di S. Salvatore dell'Ordine di S. Benedetto,
oppure il Priore di S.
Tomrnaso,
esaminatolo, non l'avesse
dichiarato idoneo; nna volta poi ricevuto nel Collegio, vi
godeva per sette anni del posto gratuito confertogli, sem–
prechè
in questo periodo di tempo non avesse mancato verso
il Prefetto del Collegio nè alle vigenti discipline, o non si
fosse migliorata la condizione della propria famiglia.
" Prrefecto Collegii honorem habeant, qui prrefectum con–
" tumelia semel affecerit arbitrio Dominorum Collegii pu–
" niatur. Qui iterum it commiserit e Collegio ejiciatur. Qui
" injuriam imposuerit, illico expelletur
" SemeÌ e Collegio sive ob contumaciam, sive ob costitu–
" tiones contemptas eiectus, eodem numquam in posterum
"recipiatur . . . . . . . . . . . . . . . . .
" si cui postquam ad hoc Collegium admissus erit, bono–
" rum accessio fiet, is dives effectus pauperi locum relin–
" quat..... (1).
Il giovine titolare di un posto gratuito era, col resto,
provveduto a spese del Collegio di due vesti talari, che ser–
vir gli dovevano per tutto il settennio di sua dimora nel–
l'Istituto, una per l'inverno, l'altra per l'estate; a proprio
carico poi il procurarsene altre, quando quelle non fossero
più state decenti, conciossiachè fosse stabilito che quei Col–
legiali non potessero altrimenti uscire per la città che ve–
stendo l'abito ecclesiastico: " Toto septennii tempore binas
" vestes talares a Prrefecto singuli accipiant, quarum al–
" tera hieme, altera [estate per civitatem utantur. Quibus at–
Cf
tritis, alias similes propriis sumptibus sibi comparent " (2).
Da questa, ed altre consimili disposizion i, non puossi aver
dubbio come fosse piuttosto un Seminario anzichè un Col-
(1) V.
DUBOI.'l
suddetto.
(2) V.
DUBOI:i
suddetto.