Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 232 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 232 Next Page
Page Background

-3-

I cento posti erano divisi fra le Provincie dello Stato, la

Sardegna eccettuata, con equa ripartizione.

In conseguenza di tal riparto, in ciascuna città di capo–

luogo di Provincia, aprivasi un concorso, dove il Consiglio

comunale, assistito dall'Intendente, provvedeva a pluralità

di

voti alla nomina di tre

soggetti

ecclesiastici, o laici:

nei quali concorressero i voluti requisiti:

povertà,

cioè,

buoni costumi e talento, congiunti con un'ctlima inclinazione

allo studio e di molta aspettazione

(l). Fatte queste nomine,

l'Intendente le trasmetteva, coi relativi documenti, al Pro–

tettore del Collegio, e questi giudicava su di esse in modo

definitivo. I nominati erano senz'altro ammessi in Collegio,

e quivi sotto i reali 'auspici gratuitamente venivano istruiti,

educati e mantenuti sino 'al conseguimento dei gradi acca–

demici nella facoltà da ciascuno prescelta, salva la contraria

prescrizione; conciossiacchè veniva indi a poco stabilito che

, non potessero proseguire i corsi di Leggi e di Medicina

che i giovani di più spiccato ingegno, e gli altri dovessero

applicarsi allo studio della Fisica, o della Matematica

(Ro

B.0

16 luglio 1733).

Il Direttore, sotto la dipendenza del Protettore, vegliava

su tutta quanta la disciplina ed andamento dell'Istituto;

ammoniva i trasgressori, e secondo i loro precedenti e la

natura. del mancamento li puniva:

Ai disobbedienti, ai

discoli ed agli incorreggibili

era comminata la pena del-

(I)

Così si esprimono le sovracitate Costituzioni:

,

Art. 3. Ogni Città capo di Provincia avrà -Ia nonima di tre soggetti,

e si farà questa nel Consiglio a pluralità di voti coll'assistenza dell'In–

tendente.

Art. 4. Le altre Città, Terre e Luoghi proporranno per mezzo dei loro

Sindaci e coll'approvazione del giudice ordinario un soggetto al Consiglio

della Città capitale da cui-dipendono, il quale ricevutane la nota, pro–

cederà

con tutta esattezza e giustizia alla scelta dei più degni ed a mi–

sura che vacherà qualche posto si farà l'elezione nella medesima forma.

Art. 5. Dovranno proporsi soggetti sì ecclesiastici che laici. e per

ognuna delle .Facoltà, di molta aspettazione, ed in istato di subito fre–

quentare le scuole dell'Università, e si uniranno alla nomina di essi gli

attestati dei maestri circa i buoni costumi, la capacità e povertà dei

medesimi.

/'