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comprendere fra le medesime le disposizioni che dovevano
regolare
il
Collegio, ed in tale occasione rinnovò ad un di
presso le già date ed altre nuove ve ne aggiunse, fra le
quali le seguenti:
C(
Gli allievi collegiali studenti di Chi–
" l'urgia dovranno prendere l'esame di aggregazione al Col–
" legio dei Cerusici, e siccome sono mantenuti singolarmente
" per provvedere buoni Cerusici alle Provincie che ne abbi –
" sognano, dopo
il
loro corso debbono stabilirvisi, salvo la
" sua speciale permissione in contrario.
.
u
Saranno agli altri tutti anteposti per occupare le cat–
" tedre nelle provincie quegli allievi che nel Collegio si sa–
" l'anno singolarmente distinti, e che dato avranno quei
" saggi della loro abilità che il Magistrato della Riforma
" stimerà. convenienti
»:
Stabiliva pure nelle medesime costituzioni che il Gover–
natore del Collegio dovesse intervenire alle sedute del Ma–
gistrato predetto, quand'anche non ne facesse parte, e ciò
sicuramente nell' intento di promuovere sempre pi ù, con
il
mutuo accordo delle due autorità,
il
bene del Collegio. –
Così anche che " essendo alcuno dei Professori impedito o
" per malattia, o per attual regio servizio, dovrà immedia–
" tamente consegnare i suoi scritti al bidello maggiore,
il
" quale
li
rimetterà al Prefetto della Facoltà nel Collegìo
" delle Provincie; e in difetto, a quel soggetto che dal ri–
" formatore che interviene alla Università, o dal censore,
" verrà trascelto fra gli aggregati al Collegio della Facoltà,
" perchè ne supplisca le veci" (1).
Concedeva infine ai Professori dell'Università" la nomina
" per una volta di un soggetto inclinato allo studio, e sud–
" dito della M. S., per occupare un posto gratuito nel detto
" Collegio delle Provincie" - (RR. CC. 9 novembre 1771,
Tito!. X).
Queste furono le ultime provvidenze emanate da quel
Principe accorto, indefesso amministratore (2) che fu Carlo
(I)
Nel 1771, epoca delle succitate
RR.CC., il numero dei Professori
dell'Università era di 23 in totale.
(2)
R ICOTTI.
Breve Storia d'Europa.