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al pr ezzo di L. 351m. (1). Altrimenti furono esse sempre
riserva te al solo Areivescovo di Torin o, non potendo nelle
medesime int ervenire, secondo le pr escrizioni del Senatore
Guidetto, il Ret tore dei PP. Gesuiti, che in Torino non ha mai
esistito, tan to è che anche oggidì altro non occorre pel conse–
guimento dei posti in discorso, che il r elati vo atto di no–
mina ril asciato dal suddetto Arcivescovo e sancito dal -Mi–
nistr o di P ubblica Istruzione, dal quale il Collegio delle
P rovincie dipende (2).
Se si eccettua infine il br eve tempo in cui al Collegio
delle Provincie erano stati sostit uiti i Collegi di S. F ran–
cescç da Paola, e durante il qual e (1822 al 1830), i pr e–
mentovati cinque posti er ano assegnati uno allo studio della
Legale, due a quello della Medicina e Chir urgia, due alla
Teologia, Filos ofia e Lett ere, i titolari dei medesimi furono
sempre liberi, come ora lo sono tutti i giovani che ri escono
vincitori
di .
un posto gratuito nel
R.
Collegio pegli Studenti
delle Provincie, di dedicarsi a quello st udio che più loro
tal enta , pur compresa per essi ancora la Teologia, tuttochè
questa F acoltà sia stata abolita dall'Insegnamento Superiore,
avendo il Consiglio di Stato, interpellato in pr oposito dal
Ministero di Pubblica Istruzione, in sua seduta 5 aprile 1878
(I)
In quell'epo ca il redd ito della casa sovradetta non ascendeva
oltre a lire 1,443,78
(Y. R egistr e, L ettres, Arrétes, etc. etc. du çrand
Conseil d'Administmtion de l'Academie de Turin ).
(2) L'aspirante ad un poslo della Fondazione Guidetto deve prese n- .
larn e la domanda all'Arc ivescovo di Torino per averne l'alto di no–
mina; qu esto otten uto lo lrasmette, coll'attestato di promozione ai
Corsi Liceal i, al Rettore dell'Un iversità di Torino, qua le P resid ente del
Collegio delle P rovincie, perc h è lo sottoponga all'approvazione mini–
steriale, - Occorrendo poi il caso che si renda vacante uno dei posti
al quale avrebbe ro di prefer enza diritto i discend enli dai fralelli del
fondatore, e che in questa discende nza non vi fossero soggelti ca paci,
il diritto al posto vacanle passa, a tenore delle disposizioni del fonda–
tore, nei discendenti dalle sore lle di lui. Così pure è stab ilito, che es–
sendovi più soggetti capaci in una slessa linea di discendenza si abbia
a dare la preferenza nella nomina a colui che
è
più avanzalo negli
sludi e più prossimo a conseg uire la laurea dottorale in un a delle Fa –
coltà indicate.