

- aG-
intenzioni del teologo collegiato Bricco, il quale nell'Au–
torità univer sitaria ripose ogni sua confidenza.
Se non che la designazione fatta dal benemerito fonda–
tor e delle persone chiamate a partecipare delle sue elargi–
zioni non pareva così chiara e compiuta da non lasciare
luogo a future questioni. Non espresse egli, per es., a chi
si sarebbe dovuto dare la preferenza quando si fossero tro–
vati in concorr enza due agnati o cognati attendenti egual–
mente allo studio nel testamento contemplato; neppure in
che usi si avr ebbero dovuti convertire gli avanzi annui,
dopo soddisfatte le tre pensioni, come nè anche in che
tempo. e modo, e sotto quali condizioni, oltre quella dello
studio, avrebb ero dovuto gli aspiranti far fede dei loro re–
capiti e regolarsi durante il godimento delle pensioni stesse.
Si credette pertanto necessario per antivenire a questi
dubbi e provvedere alle accennate emergenze, un Sovrano
provvedimento ; in seguito pertanto ad istanza, e sulla
proposta del Magistrato della Riforma, uscirono le seguenti
Regie Patenti, in data 11 febbraio 1843:
" CARLO ALBERTO,
ECC. ECC.
" Siamo informati che il fu sacerdote Giacomo Bricco,
teologo collegiato e Dir ettore delle Conferenze morali nella
nostra Univers ità degli studi di Torino, con suo ultimo te–
stamento delli 23 gennaio 1838, rogato Porta, legando alla
Università medesima i beni nello stesso testamento desi–
gnati col peso di pagare una pensione vitalizia alle due
persone ivi indi cate, stabilì tre pensioni perpetue (due delle
quali debbono soltanto prestarsi dopo la cessazione di quei
pesi vitalizi) di L. GO mensuali, durante l'anno scolastico
a favor e di giovani della sua agnazione o cognazione, ed
in difetto a giovani del borgo d'Ala e del luogo di Ceres
e di altri adiacenti, i quali siano addetti agli studi della
Filosofia, e quindi a quelli della Legale o Medicina. Dalla
ricognizione cui il Magistrato della Riforma ha fatto pro–
cedere , risulta che il prodotto dei beni legati può far fronte
al pagamento dei pesi sia temporari che perpetui, dal te–
statore imposti, che tuttavia alcune disposizioni occorrono;