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- aG-

intenzioni del teologo collegiato Bricco, il quale nell'Au–

torità univer sitaria ripose ogni sua confidenza.

Se non che la designazione fatta dal benemerito fonda–

tor e delle persone chiamate a partecipare delle sue elargi–

zioni non pareva così chiara e compiuta da non lasciare

luogo a future questioni. Non espresse egli, per es., a chi

si sarebbe dovuto dare la preferenza quando si fossero tro–

vati in concorr enza due agnati o cognati attendenti egual–

mente allo studio nel testamento contemplato; neppure in

che usi si avr ebbero dovuti convertire gli avanzi annui,

dopo soddisfatte le tre pensioni, come nè anche in che

tempo. e modo, e sotto quali condizioni, oltre quella dello

studio, avrebb ero dovuto gli aspiranti far fede dei loro re–

capiti e regolarsi durante il godimento delle pensioni stesse.

Si credette pertanto necessario per antivenire a questi

dubbi e provvedere alle accennate emergenze, un Sovrano

provvedimento ; in seguito pertanto ad istanza, e sulla

proposta del Magistrato della Riforma, uscirono le seguenti

Regie Patenti, in data 11 febbraio 1843:

" CARLO ALBERTO,

ECC. ECC.

" Siamo informati che il fu sacerdote Giacomo Bricco,

teologo collegiato e Dir ettore delle Conferenze morali nella

nostra Univers ità degli studi di Torino, con suo ultimo te–

stamento delli 23 gennaio 1838, rogato Porta, legando alla

Università medesima i beni nello stesso testamento desi–

gnati col peso di pagare una pensione vitalizia alle due

persone ivi indi cate, stabilì tre pensioni perpetue (due delle

quali debbono soltanto prestarsi dopo la cessazione di quei

pesi vitalizi) di L. GO mensuali, durante l'anno scolastico

a favor e di giovani della sua agnazione o cognazione, ed

in difetto a giovani del borgo d'Ala e del luogo di Ceres

e di altri adiacenti, i quali siano addetti agli studi della

Filosofia, e quindi a quelli della Legale o Medicina. Dalla

ricognizione cui il Magistrato della Riforma ha fatto pro–

cedere , risulta che il prodotto dei beni legati può far fronte

al pagamento dei pesi sia temporari che perpetui, dal te–

statore imposti, che tuttavia alcune disposizioni occorrono;