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dicate, il quale presentando l'atto di nomina in
"SUO
capo,
fatto dal parroco di Ala, giusta la volontà del fondatore,
farà contare d'essere applicato, od essere in grado di ap–
plicarsi agli studi suddetti.
" 5. I "giovani nominati godranno della pensione du–
rante
il
corso di filosofia, di leggi o di medicina, compreso
in questo l'anno di pratica, e cesseranno di goderne sempre
quando per volontà o per demeriti cessassero dalla qualità
di studenti.
" 6. I medesimi non potranno a pregiudizio dei futuri
chiamati sospendere volontariamente lo studio intrapreso,
e s'intenderà perciò scaduto dal diritto alla pensione, quegli
che senza motivo legittimo, "e come tale dal Magistrato sud–
detto riconosciuto, avrà cessato di attendere allo studio per
un intero anno scolastico.
" 7.
l
rimandati" in qualche esame non cesseranno
perciò dal godere della pensione, ma perderanno il diritto
alla medesima se verranno per due volte rimandati nello
stesso esame.
"
" 8. Se dopo pagate le pensioni, o soddisfatti tutti i pesi
inerenti all'Opera; sopravanzerà qualche fondo, il Magistrato
della Riforma lo impiegherà annualmente in sussidio, o per
le spese degli esami, o per provvista di libri, o per altri
bisogni di studenti poveri di distinto ingegno c di esem–
plare condotta, applicati allo studio nella nostra Università
di Torino, preferendo in pari circostanze quelli che vi fos–
sero della agnazione o cognazione del suddetto fondatore, o
nativi di Ala, di Ceres e delle altre terre state da esso in-
dicate.
"
" 9. Nell'amministrazione dei fondi provenienti dal la–
scito suddetto,
il
Magistrato della Riforma avrà cura di
uniformarsi alle regole di contabilità e di controllo stabi–
lite dalle veglianti leggi e regolamenti.
" Mandiamo al Senato di Piemonte ed al Magistrato della
Riforma di interinare le presenti, che tale è Nostra Mente ".
In Congresso pertanto del 28 settembre 1843 aggiudica–
vasi dal Magistrato della Riforma la pensione di cui
è
cenno-
nel surriferito testamento.
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