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dicate, il quale presentando l'atto di nomina in

"SUO

capo,

fatto dal parroco di Ala, giusta la volontà del fondatore,

farà contare d'essere applicato, od essere in grado di ap–

plicarsi agli studi suddetti.

" 5. I "giovani nominati godranno della pensione du–

rante

il

corso di filosofia, di leggi o di medicina, compreso

in questo l'anno di pratica, e cesseranno di goderne sempre

quando per volontà o per demeriti cessassero dalla qualità

di studenti.

" 6. I medesimi non potranno a pregiudizio dei futuri

chiamati sospendere volontariamente lo studio intrapreso,

e s'intenderà perciò scaduto dal diritto alla pensione, quegli

che senza motivo legittimo, "e come tale dal Magistrato sud–

detto riconosciuto, avrà cessato di attendere allo studio per

un intero anno scolastico.

" 7.

l

rimandati" in qualche esame non cesseranno

perciò dal godere della pensione, ma perderanno il diritto

alla medesima se verranno per due volte rimandati nello

stesso esame.

"

" 8. Se dopo pagate le pensioni, o soddisfatti tutti i pesi

inerenti all'Opera; sopravanzerà qualche fondo, il Magistrato

della Riforma lo impiegherà annualmente in sussidio, o per

le spese degli esami, o per provvista di libri, o per altri

bisogni di studenti poveri di distinto ingegno c di esem–

plare condotta, applicati allo studio nella nostra Università

di Torino, preferendo in pari circostanze quelli che vi fos–

sero della agnazione o cognazione del suddetto fondatore, o

nativi di Ala, di Ceres e delle altre terre state da esso in-

dicate.

"

" 9. Nell'amministrazione dei fondi provenienti dal la–

scito suddetto,

il

Magistrato della Riforma avrà cura di

uniformarsi alle regole di contabilità e di controllo stabi–

lite dalle veglianti leggi e regolamenti.

" Mandiamo al Senato di Piemonte ed al Magistrato della

Riforma di interinare le presenti, che tale è Nostra Mente ".

In Congresso pertanto del 28 settembre 1843 aggiudica–

vasi dal Magistrato della Riforma la pensione di cui

è

cenno-

nel surriferito testamento.

.