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pronunziato che " veduta l'abolizione degli Studi teologici
" nelle Università. dello Stato, e ritenuti i medesimi non
" soggetti ad altre discipline da quelle infnori per essi sta–
" bilite dagli Ordinarj Diocesani, debba esser ammesso senza
" altro al godimento del posto Guidetto per lo studio della
" Teologia l'allievo N.
N.,
al qual posto fu regolarmente no–
" minato dall 'Arcivescovo di Torino, quantunque sprovve–
" duto della Lic enza Li ceale ".
Ciò pr emesso, couchiuderemo non essere certamente le
finanze dello Stat o quelle che più approfittarono nell'an–
nessione di questa fondazione al Collegio delle Provincie
secondo che tahmi mostrano tuttavia di credere; nè minore
esser e l'errore di coloro, e questi sono in più gra n numero,
i quali, per ciò solo che i posti della ' medesima non sono
al pari degli altri conferit i per esami di concorso, vorreb–
bero che i giovani che li godono in detto Collegio non an–
dassero soggetti alle discipline tutte in esso vigenti , quasi
che
il
Re Vittorio Amedeo, quando sanciva l'annessione
di cui sovra, al fine di agevolare l'esecuzione delle dispo–
sizioni del Senat ore Guidetto , la quale, come vedemmo, si
era resa poco meno che impossibil e, avesse voluto intro–
durre una diversità. di trattamento fra gli allievi di una
e di altra fondazione, per modo che non tutti fossero rett i
da una sola norma,
nè
tutti potessero essere ammessi ai
medesimi vantaggi, nè tutti infine andassero soggett i alle
stesse punizioni; il che per verità.
è
altrettanto incredibile,
quanto sarebbe assurdo trattandosi di un Collegio.
I termini infatti in cui sono concepite le succitate HR. PP.
31 luglio 1781, dimostrano chiaramente che fra gli uni e
gli altri havvi una sola differenza relativa al modo di loro
ammissione ; e che se mai la trasformazione in virtù delle
medesime avvenuta non si potesse in ogni par te conciliare
colle tavol e di fondazione, dovrebbe sempre avere il so–
pravvento la Sovrana provvidenza diretta ad impedire che
rimanesse priva d'effetto la buona volont à. del pio Fon–
datore.
Risulta d'altronde in modo indubitabile che, per quan–
tunque un solo sia sempre stato
il
regolamento int erno del