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poteva disporre sufficienti per poter sopperire alla spesa neces–
saria al mantenimento d'un allievo nel
R.
Collegio delle Pro–
vincie, limitandosi le medesime alla somma di L. 494)83 (1»)
si ricorse per gli opportuni provvedimenti al Ministero di
Pubblica Istruzione,
il
quale, con suo dispaccio in data
29 novembre dell'anno or detto, alla Presidenza del Col–
legio stesso, rispondeva di acconsentire a che quel giovane
potesse entrare come allievo a posto gratuito nell'Instituto a
condizioni però) che la pensione da corrispondersi per tale
effetto non. fosse inferiore alle L. 600 per ogni anno scola–
stico, e che perciò
il
g-iovane medesimo o chi per esso. si
. obbligasse a pagare del proprio la somma mancante dal–
l'annuo reddito dell'opera Boschis a compimento delle L. 600
fissate pel suo mantenimento nell'Instituto.
Sotto questa condizione vi entrò infatti e vi compì, uni–
formandosi alle discipline in esso vigenti, gli studi della
Giuri sprudenza, a cui era inscritto,
il
giovine .studente che
primo fu chiamato ad essere
il
titolare del posto in di–
scorso e diremo ad un tempo anche l'unico , che come tale
abbia fatto parte del Collegio delle. Provincie imperocchè
essendo questo stato chiuso nell'anno 1860 e data essen–
dosi permissione ai giovani titolari dei posti gratuiti in esso
fondati di poterne godere
il
beneficio liberi di sè, da quel–
l'epoca la direzione del Collegio delle Provincie non fu più
per nulla richiesta per ciò che riguarda questa fondazione,
la quale se non
è
di una grande importanza pei mezzi di
cui può disporre; non fa però meno onore al suo Fondatore
pel nobile e generoso fine al quale .con essa mirava.
(I)
L'attivo dell'eredità Boschis consisteva in una casa situata in Susa,
che fu poi venduta all'Asta pubbli ca, ed
il
prezzo ricavat one conver–
tito in una rendita sul Debito Pubblico di L. 133,90, ed in alcuni censi
e crediti che con delta rendita pr esentav ano nell'anno 1855 un'entrata
annua di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 601 -
I pesi gravitanti sulla medesima per tassa di manimorta, spese
di ammini strazione e simili salivano a . . . . . . "
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Rimanevano perciò
-disponibili
L. 491, 83