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(( Con tale intento sarebbero ammessi tre degli eredi del
" conte Vandone e
.dei
loro diretti successori a' far parte di
" detta Amministrazione, (1) la quale avrebbe d'altronde nel
" suo seno l'Intendente della provincia di Lomellina, il Presi–
" dente del Tribunale provinciale,
il
Sindaco di Vigevano
"ed
il
Provveditore locale, quali rappresentanti dei vari
«
interessi cui concerne la nuova fondazione ".
" V. M. si rallegrerà di certo nel conoscere il tratto di
" beneficenza, che il riferente ha l'onore di esporle, e nel
" sapere come per esso si allarga
il
beneficio dell 'istruzione
" superiore, e prende maggior incremento quel Collegio che
" ricorda uno degli atti più sapienti di un Vostra glorioso
" antenato, ed a cui è legato il nome del Vostro Magnanimo
" Genitore.
" Eppertanto, quando Le paia accettahile
il
seguente de–
" creto che tende ad eseguire le disposizioni del generoso be–
"nefattore conte Vandone Della Castellana, ed a regolare
" l'amministrazione del suo legato, la M. V.
è
pregata di
" apporvi la sua Real firma
n'
" Visto
il
testamento .
" Visto l'atto pubblico del 31 gennaio corrente anno ri–
cevuto Giuseppe Dondena, col quale i cinque coeredi del
benemerito fu conte Luigi Vandone Della Castellana (1),
investito
il
capitale delle sopraccennate lire centomila in
cinque cedole nominative del Debito Pubblico per la com–
plessiva rendita di L. 5800; dichiaravano di erigere sopra
detto capitale gli undici posti gratuiti come sopra ordinati
dal testatore, e di costituire sulle medesime cartelle una
ipoteca a favore della fondazione Vandone (2).
.
(1) Barone Giuseppe Fusi; Lorenzo Cobianchi, deputato al Parla–
mento; baronessa Casana nata Cobianchi; fratelli Giuseppe e Vincenzo
Sassi, e Luigia Rochet nata Sassi.
.
(2) Non sappiamo, come osservava il Consiglio Universitario in sua
.seduta del 25 settembre 1854., se potevasi meglio e più largamente
adempiere alle disposizioni del testatore. Infatti questi volle piuttosto,
coll'ordinato impiego delle lire centomila, assicurare l'adempimento del
pagamento delle pensioni corrispondenti ai posti, e limitare l'obbligo
de' suoi eredi ai frutti delle centomila lire, che non togliere loro ogni
Celi
Il
i storici,
ecc. - 12.