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ART. 2. Sono istituiti tre sussidi liceali di lire annue
trecento caduno, e continuativi a favore dei giovani che ne
vengono provvisti, per tutti gli anni del corso liceale che
devono percorrere; e solo verificandosi la vacanza di uno
o più di essi sussidi, o per fine di studio dei giovani che
ne godono, o per qualsiasi altra causa, verrà aperto il con–
corso per la nuova aggiudicazione dei sussidi ad altri alunni
serbando la preferenza in primo luogo ai Vigevanesi, in se–
condo ai Lomellini ..... seguono parecchi altri articoli che
riflettono
il
modo di conferimento dei detti sussidi; i titoli
per potervi aspirare; le condizioni per poterli conseguire;
le discipline da osservarsi per non perderli e simili.
.
Contro simili disposizioni la direzione del Collegio Carlo
Alberto ripetutarnente reclamava presso
il
Ministero di–
'Pubblica Istruzione osservandogli come esse alterassero
l'espressa volontà del conte Vandone, e pregiudicassero i
diritti di coloro che egli ' intese di beneficare.
Tutte queste osservazioni a poco o nulla servirono, poichè
il
Ministero si limitò semplicemente a disporre che agli
allievi dalla fondazione Vandone si continuasse corrispon–
dere sino a nuovo avviso, lire settanta cadun mese a titolo
di pensione come agli altri allievi del Collegio.
Essendo infine la città di Vigevano anch 'essa stata dotata
di un
'R.
Liceo, e quindi non avendo più ragione di essere
le disposizioni contenute nel precitato
R.
Decreto, fra le
quali l'istituzione dei tre sussidi liceali, non solo fu questa
abrogata, ma si volle modificato quasi per intero l'ordina–
mento' della fondazione con un nuovo statuto organico
approvato con
R.
D. 27 settembre 1889, del quale noi per
brevità, non riporteremo che i seguenti articoli:
ART. 1.
È
approvata l'erezione degli undici posti gra–
tuiti nel Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle pro–
vincie fondati dal conte Luigi Vandone Della Castellana col
suo testamento segreto del 19 agosto
184~,
aperto 'con atto
del 28 marzo 1853 regate Cotta Morandini a favore dei
giovani designati dal testutore.
'
ART. 2. Al fine di meglio assicurare l'esecuzione della
volontà del testatore è istituita nella città di Vigevano una